Bando di gara per l'erogazione di contributi alle attività economiche ed irregolarità, motivo di esclusione o sanabili?:

Con riferimento al bando di gara per l’erogazione di contributi alle attività economiche a seguito utilizzo fondi di sostegno art. 112 del D.L. 34/2020, l’ente ha previsto quanto segue:
"l’istanza dovrà essere inoltrata a pena di esclusione con modulistica allo scopo predisposta dall’Ente all’indirizzo PEC seguente…
E’ fatto obbligo di compilare tutti i campi presenti nel modulo messo a disposizione dal Comune.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, deve essere allegata:

  • visura camerale.
    Le richieste che perverranno con modalità di consegna diverse da quelle sopra descritte … saranno ritenute irricevibili.
    Non saranno ammesse richieste inoltrate su format diverso da quello fornito dall’Ente."

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede con cortese sollecitudine se dovrà essere esclusa l’istanza qualora:

  1. non risulta spuntato il campo che l’Ente aveva previsto nel modulo ossia “dichiara di essere in regola con il versamento dei tributi locali…”
  2. non risulta spuntato il campo che l’Ente aveva previsto nel modulo ossia “dichiara di allegare la visura camerale”, nè di fatto provvede materialmente ad allegare (da verifiche d’ufficio risulta regolarmente iscritto).

Grazie

considerand che la visura è un atto che può essere richiesto dalla PA procedente alla PA che la detiene e che nel caso restante si tratta di una svista (a quanto pare) io direi che è ammissibile il soccorso istruttorio.

Si può vedere la giurisprudenza sugli appalti. Ad esempio il CdS n. 290/2023

… il rimedio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005), e che esclude il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell’offerta tecnica, giacché esse “riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V , 13/02/2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice” (Cons. Stato, III, 19 agosto 2020, n. 5140).

Infatti, ai sensi della richiamata giurisprudenza, il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti…