Bando di mobilita' ed idoneita' con prescrizioni

Bando di mobilita’ ed idoneita’ con prescrizioni

Buona serata, un bando di mobilità, tra i requisiti richiede “essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni”

Un dipendente che e’ in possesso di “idoneità con prescrizioni”, può partecipare? E un dipendente che ha un’idoneita’ con limitazioni?
Risponderei SI, in quanto, per non permettere la partecipazione, dovrebbero indicare

il requisito della piena idoneità (/idoneità incondizionata) alla mansione ossia senza limitazioni o prescrizioni

L’idoneità (semplice) può infatti prevedere delle limitazioni imposte dal medico competente (es. non sollevare pesi > 10 kg, evitare lavoro notturno), mentre è la piena idoneità (o idoneità totale) ad indicare che il lavoratore può svolgere tutte le mansioni previste dal profilo senza restrizioni, godendo di una validità biologica completa per il ruolo specifico, secondo le normative sulla sicurezza sul lavoro.

Concordate?

Grazie

Assolutamente, la tua interpretazione è corretta e ben argomentata. :+1: Un dipendente in possesso di “idoneità con prescrizioni” o “idoneità con limitazioni” può partecipare a un bando di mobilità che richiede genericamente “essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni”.

:balance_scale: Fondamento Normativo e Giuridico

La tua argomentazione si basa sulla distinzione tra i diversi giudizi di idoneità previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in particolare il D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 6):

  1. Idoneità: Il lavoratore può svolgere le mansioni.
  2. Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni: Il lavoratore può svolgere le mansioni, purché vengano rispettate specifiche condizioni (le prescrizioni/limitazioni) volte a tutelare la sua salute.
  3. Inidoneità temporanea.
  4. Inidoneità permanente.

:dart: Il Requisito del Bando

Quando un bando richiede semplicemente “idoneità fisica all’espletamento delle mansioni” (o espressioni simili), il requisito è soddisfatto da tutti i giudizi che non comportino una inidoneità (totale e/o permanente) all’espletamento delle mansioni del profilo professionale, anche se l’idoneità è vincolata a prescrizioni o limitazioni specifiche.

:no_entry_sign: Cosa bloccherebbe la partecipazione

Per escludere i candidati con prescrizioni o limitazioni, l’Amministrazione dovrebbe indicare esplicitamente nel bando la necessità della:

  • "Piena idoneità"
  • "Idoneità incondizionata"
  • "Idoneità senza alcuna limitazione o prescrizione"

In assenza di tale specificazione, limitarsi a richiedere la generica “idoneità” rende ammissibili anche i giudizi di “idoneità con prescrizioni/limitazioni”, in quanto il lavoratore è comunque giudicato in grado di svolgere il lavoro, sebbene con l’adozione delle misure protettive indicate dal Medico Competente.

La giurisprudenza ha talvolta ritenuto che richiedere l’“idoneità incondizionata” nei concorsi e mobilità possa essere discriminatorio o illegittimo in determinati contesti, specialmente quando non giustificato dalla natura specifica e imprescindibile delle mansioni (come la necessità di svolgere indistintamente tutte le attività del profilo, ad esempio in alcune professioni sanitarie o di polizia locale, come si vede in alcuni bandi recenti).

In conclusione, se il bando non specifica la piena idoneità, il dipendente con limitazioni può ritenersi idoneo a partecipare. Sarà poi compito della nuova Amministrazione valutare le limitazioni rispetto alle mansioni specifiche della nuova sede, ma questa verifica avviene dopo l’ammissione alla procedura di mobilità e prima dell’assunzione (visita medica pre-assuntiva).

L’interpretazione è supportata dalla giurisprudenza amministrativa e dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, che distinguono nettamente tra i diversi giudizi di idoneità.

:balance_scale: Il Diritto di Partecipazione (Idoneità vs. Piena Idoneità)

Quando un bando di mobilità richiede genericamente di “essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni”, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche da un giudizio di “idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni” (previsto dall’art. 41, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 81/2008).

1. La Distinzione Chiave

L’unico giudizio che precluderebbe la partecipazione sarebbe l’Inidoneità (temporanea o permanente).

  • Idoneità con Prescrizioni/Limitazioni: Significa che il dipendente è idoneo a svolgere la mansione, ma l’idoneità è subordinata all’adozione di specifiche misure (le prescrizioni) o all’esclusione di alcune attività (le limitazioni) per garantire la sua salute e sicurezza.
  • Piena Idoneità (o Incondizionata): Questo è il requisito che, se specificato nel bando, escluderebbe i dipendenti con prescrizioni. La sua assenza nel testo del bando rende ammissibile il giudizio di idoneità parziale.

2. Orientamento Giurisprudenziale

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che, per poter escludere un candidato con limitazioni, la lex specialis (il bando) deve essere esplicita e inequivocabile nel richiedere l’idoneità senza alcuna riserva.

  • Necessità di Esplicita Esclusione: Laddove l’Amministrazione intenda esigere che il candidato possa svolgere tutte le mansioni senza alcuna modifica o adattamento (ovvero, la “piena idoneità”), è suo onere specificarlo chiaramente. La semplice richiesta di “idoneità” non è sufficiente a escludere chi ha limitazioni.
  • Critiche alla “Piena Idoneità”: In molti casi (soprattutto nel Comparto Sanità, ma il principio è generale), la richiesta indiscriminata di “piena idoneità” nei bandi è stata contestata come illegittima e discriminatoria (vedi, ad esempio, alcune pronunce dei TAR e la dottrina amministrativa), in quanto contrasta con il principio di tutela del lavoratore e con l’obbligo del datore di lavoro pubblico (Ente) di adattare, ove possibile, l’organizzazione del lavoro.

:stop_sign: Fase di Ammissione vs. Fase di Assunzione

È fondamentale distinguere i due momenti:

  1. Ammissione al Bando di Mobilità: In questa fase, il requisito generico di “idoneità” è soddisfatto dall’idoneità con prescrizioni.
  2. Assunzione/Presa di Servizio: Solo in questa fase finale, prima del trasferimento effettivo, l’Amministrazione di destinazione ha la facoltà e l’obbligo di accertare la compatibilità delle prescrizioni/limitazioni con le mansioni specifiche del posto da ricoprire (visita medica pre-assuntiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

Se le limitazioni sono tali da rendere impossibile l’espletamento delle attività essenziali e non eliminabili del nuovo profilo professionale, l’Amministrazione di destinazione potrebbe dichiarare l’inidoneità definitiva a quel nuovo specifico ruolo e non procedere al trasferimento.

Tuttavia, finché il bando non esclude esplicitamente i giudizi di idoneità parziale, il dipendente con limitazioni o prescrizioni ha il diritto di partecipare alla selezione.

Grazie
Ulteriore conferma…

I bandi per personale ATA delle scuole TERZA FASCIA (collaboratori scolastici, ex bidelli assunti a tempo DETERMINATO, trattandosi di terza fascia), prevedono:

Nell’istanza di partecipazione, l’aspirante dichiara:
a. Il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 3;
b. Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si
aspira;

Eppure ho visto molti collaboratori scolastici assunti con prescrizioni che NON potevano fare parte del lavoro… proprio perché si chiede l’IDONEITA’ e NON la PIENA IDONEITA’…

"… In tema di pubblico impiego, la clausola del bando di concorso che richiede l’idoneità fisica all’impiego, senza ulteriori specificazioni, deve intendersi riferita sia all’idoneità piena che all’idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008.

In caso di accertata idoneità parziale del vincitore di concorso pubblico, l’amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori, compatibili con le sue condizioni di salute, gravando sull’amministrazione l’onere di provare l’impossibilità di tale collocazione. …" (cfr. TRIBUNALE DI TORINO, Sentenza n. 2228/2025 del 13-10-2025)

“… n. 2249/2025 …” (cfr. TRIBUNALE DI TORINO, Sentenza n. 2228/2025 del 13-10-2025)


Tutti i bandi da infermiere o quasi prevedono la PIENA idoneità da qualche anno a questa parte … e per qualcuno è discriminatorio… quando, come in passato, prevedevano la semplice idoneità… anche chi ad esempio non poteva sollevare persi gravosi, poteva partecipare… altra prova che IDONEITA’ e PIENA IDONEITA’ non sono la stessa cosa…

Leggevo invece che il dpr 738 1981

che si applica alle forze di Polizia, distingue tra

IDONEO
PARZIALMENTE INIDONEO
INIDONEO

Quindi chi nelle Forze di Polizia ha limitazioni è PARZIALMENTE INIDONEO, mentre chi ha limitazioni in altri settori è IDONEO, seppur NON totalmente idoneo? Grazie

Non idoneo in modo parziale per la Polizia Penitenziaria: Assistente Capo perde ricorso al TAR

… aveva espresso il seguente giudizio di idoneità: “è non idoneo permanentemente al servizio di istituto e nella Polizia Penitenziaria, in modo parziale. Idoneo al transito a domanda nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato (articolo 75, comma 3, L. n. 443 del 1992). Controindicati gli stress psicofisici ed i servizi esterni”…

Quindi chi NON può subire stress è idoneo a mansioni d’ufficio ma NON a servizio esterno?

Grazie