Bando ncc e taxi- tutela della territorialità

Gentilissimi,
Posto che in ottemperanza a principi comunitari e nazionali sarebbe illegittimo inserire nel bando tra i requisiti di partecipazione la residenza nel territorio comunale, ritenete possa essere legittimo ancorare l’espletamento del servizio nel territorio comunale per un determinato periodo di tempo? Una sorta di analogia con l’obbligo di permanenza attribuito al dipendente
Vi ringrazio anticipatamente

spiega meglio. Già la legge e la giurisprudenza esprimono un vincolo di territorialità

Gentilissimo,
atteso che il requisito della residenza/domicilio può essere assunto, senza incorrere in eccezioni di illegittimità, quale criterio di preferenza non già come criterio a cui attribuire un punteggio, pensavo (al fine di garantire l’esercizio dei servizi all’interno del Comune di indizione del bando) se potesse essere legittimo l’inserimento del vincolo temporale, un po’ come accade per i dipendenti pubblici i quali hanno l’obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per 5 anni.
Sono consapevole della differenza ontologica dei principi che muovono le 2 materie (p.i. e libera concorrenza) ma come si può garantire, senza vulnerare il principio di libera concorrenza, l’esercizio del servizio nel territorio?

Se ho compreso bene, l’idea è quella di inserire una condizione di validità dell’autorizzazione legata alla residenza nel comune per 5 anni. Così su due piedi dieri che non sta in piedi. Viene subito in mente il parallelismo con l’obbligo di dimora in ambito penale e viene in mente il palese contrasto con l’art. 16 della Costituzione.
È vero che, in teoria, la materia taxi/ncc è fuori dal campo applicativo Bolkestein ma, sul punto, si può citare la sentenza della C.Cost. n. 264/2013 che, invece reputa giusto applicare le garanzie di imparzialità tipiche di quella direttiva. Comunque, questo aspetto, come dici tu, afferisce più alla fase dei punteggi.
Tornando alla possibile condizione, a mio avviso non è percorribile. Il comune sarebbe chiamato a verificare sull’effettiva dimora / residenza del soggetto e a legare, a questa, la validità di un titolo abilitativo. La decadenza che ne deriverebbe, sempre a parere mio, sarebbe annullabile per l’illogicità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità di una comparazione degli interessi in gioco (come dice la giurisrudenza)

Il vincolo potrebbe essere l’utilizzo della licenza nel comprensorio comunale per un tot di tempo non già la residenza o il domicilio del titolare della licenza.
Se per ragioni legate al pubblico interesse, corposo afflusso turistico, il comune ha necessità di garantire che le licenze attribuite non vengano poi spese altrove bensì da e per il territorio comunale, come posso garantirmi (io, Ente) che gli operatori mi assicurino almeno nel breve periodo l’esercizio sul territorio?

Continuavo a non comprendere… Anche in questo caso è palese il contrasto con la legge 21/92. Forse, un giudice (in sede di ricorso) potrebbe arrivare a giudicare legittimo delle ragionevoli prescrizioni sulla effettiva reperibilità e operatività all’interno del territorio comunale ma non credo che farebbe passare l’obbligo che ipotizzi. Rammenta che la legge 21/92 dispone l’obbligo, all’interno del comune che ha rilasciato il titolo, della disponibilità di una rimessa e della sede operativa. Il comune potrebbe rivolgere le sue attenzioni proprio a questo aspetto e alla effettiva “operatività” della sede operativa.

Si veda il CdS n. 4795/2023:

[…] pertanto giova ribadire che: accanto ai necessari requisiti organizzativi di “sede operativa” e “rimessa” (entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali “fattori spia” di tale dimensionamento territoriale) permangono in qualche modo anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte costituzionale). Si vedano sul punto anche le conclusioni di questa stessa sezione con sentenza n. 1703 del 1° marzo 2021[…]


In che modo, poi, si attuerebbe l’obbligo quinquennale? Non potrebbe uscire dal comune? Sarebbe obbligato a ritornare nella rimessa alla fine di ogni servizio.

Quindi, boh, sarebbe da vedere nei dettagli come sarebbe strutturato l’obbligo che ipotizzi ma la vedo dura resistere difronte a un ricorso.

Ecco proprio la pronuncia del Consiglio di Stato citata era l’addentellato alternativo che avevo ipotizzato.
Ti ringrazio molto per il confronto…
A presto