BANDO per assunzione a t.d. - valutazione dei SOLI TITOLI (D.L. 44/2021)

BANDO per assunzione a t.d. - valutazione dei SOLI TITOLI (D.L. 44/2021)

In allegato il bando integrale con una delle prime applicazioni della valutazione per soli titoli ai sensi del D.L. 44/2021.
BANDO_ISTRUTTORI_DI_VIGILANZA.pdf (2,7 MB)

Si è verificato quello che personalmente temevo: una laureato con Lode in Giurisprudenza ottiene 1,5 punti di “titoli di studio”; un diplomato all’ Istituto Alberghiero col 100/100 ne prende 24…ogni commento sarebbe superfluo.
La tabella ricalca quella che circolava già in passato prima di questa “riforma”. Da una parte fa piacere vedere che tutti quelli in possesso di un semplice Diploma saranno smentiti nel pensare di essere tagliati fuori da una eventuale preselettiva basata sui titoli, dato che verosimilmente anche in un concorso a tempo indeterminato si applicherà qualcosa di simile a questa…dall’altra parte dispiace un po’ constatare che chi ha in mano i destini di migliaia di potenziali dipendenti pubblici abbia così poco rispetto dei sacrifici (economici e non) fatti per migliorarsi ed ambire ad una posizione lavorativa quantomeno dignitosa.

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Buongiorno a tutti. A me sovviene un dubbio, che forse ha poco a che fare con l’argomento che si voleva toccare con questo post:
Un ente può fare una selezione pubblica per formare una graduatoria anche se non si prevede il fabbisogno di quella figura nel momento in cui è stata pubblicata?
Qui dice “formazione di una graduatoria cui attingere per EVENTUALI assunzioni a tempo determinato”, da qui il mio dubbio.
Grazie

Siamo in presenza di TEMPO DETERMINATO. La risposta è: Sì, è possibile fare graduatorie in previsione di futuri probabili utilizzi. Il T.D. è fuori della programmazione standard

Grazie del chiarimento
Un’ultima domanda: è previsto che questi elenchi vengano aggiornati periodicamente, e nel caso con quale frequenza? Oppure è prevista soltanto una scadenza della graduatoria? La ringrazio

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Non è un elenco ma una GRADUATORIA che ha dunque validità stabilita nell’atto che la prevede (massimo 2 o 3 anni).
https://dait.interno.gov.it/pareri/14176

Scusami, ma non la penso come te…nel senso che al punteggio della Laurea, il laureato dovrà aggiungere quello del diploma. Quindi un laureato in caso potrà avere quell’1,5 punti in più sempre rispetto al diplomato…

Io mi riferivo ovviamente alla circostanza (affatto inverosimile) dove il laureato ha un voto basso come diploma o comunque abbastanza inferiore rispetto al soggetto che ha solo quello come titolo di studio… e in quel caso, il laureato avrà una dotazione di punteggio uguale o inferiore. Ovvio che se il laureato prese 100/100 all’esame di maturità il problema non si pone.
Resta il fatto che questa tabella è profondamente sbagliata, secondo me… il principio dovrebbe essere che nei concorsi si parte tutti alla pari, perciò se devi dare un vantaggio lo accordi a chi ha un “di più” ed essendo il Diploma il titolo minimo di accesso…

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Su questo sono pienamente d’accordo con te…preferisco il vecchio metodo nel quale ce la si giocava ad armi pari, e poi venivano calcolati i titoli, però almeno potevo battermi…

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Io non contesto in assoluto la valutazione dei titoli…ma occorre che sia coerente con il ruolo che la amministrazione vuole coprire e non crei storture come ad esempio quella che ho indicato io.

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