Bar all'interno del palazzetto dello sport

Siamo in Veneto. L.R. 29/2007 art. 9
Ci viene richiesto (da chi gestisce l’impianto sportivo) di aprire un bar a disposizione solo dei fruitori dell’impianto sportivo e di coloro che accederanno per vedere le partite. Quindi presentazione di SCIA e notifica sanitaria? Quali requisiti professionali? E’ comunque necessaria la verifica di sorvegliabilità?

L’art. 9 della LR ricalca la tipologia C della vecchia legge statale. Tali attività, in quanto esercitate a servizio di altra attività, sono sempre sottopose a SCIA. L’ipotesi e abbastanza ricorrente.

Lo stesso art. 9 indica.

3. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:

a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1 27;

a-bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, OVE PREVISTI;

b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;

c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l’intrattenimento;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità*, OVE PREVISTI**, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.*

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La LR veneta si limita a richiamare senza disporre. Alla fine serve a poco. Sui requisiti professionali la questione è affrontata a livello di prassi ministeriali, prassi che fa seguito alla modifica dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 quando fu abrogata la parte relativa alla “cerchia di persone”. Il MiSE ha emesso varie risoluzioni. Ne linko un paio:

In sintesi, dopo l’accesso è consentito tramite titolo di ingresso, non occorre il requisito. Là dove, anche se attività accessoria, la somm.ne è fruibile dalla generalità delle persone, allora il requisito occorre. Nel tuo caso, dato che l’impianto è sicuramente aperto a qualunque accompagnatore, la questione è dubbia. Se davvero all’ingresso c’è un filtro per il quale passano solo gli atleti e che acquisita un biglietto, allora più no che sì.

Sulla sorvegliabilità, prassi vuole che questa, nell’accezione di cui al DM 564/92, si applichi solo agli esercizi veri e propri (i normali bar / ristoranti) dato che lo stesso DM cita l’art. 3 comma 1 della vecchia legge 287/91 e dato che la ratio è quella della tutela dell’ordine pubblico. Il bar di un palazzetto dello sport o di una discoteche è chiaro che non avrà accesso diretto dalla strada.

Grazie mille del riscontro.