Bar con emissioni sonore diurne e notturne

Buongiorno, è pervenuta da parte di una signora non residente ma con abitazione nel ns comune che occupa nel weekend, una segnalazione per disturbo da rumore provocato dall’attività di un bar-ristorante che effettua concerti dal vivo. Contestualmente la signora chiede che il comune le rilasci copia della documentazione autorizzativa degli spettacoli e dei concerti, evidenziando che “l’attività concertistica praticata è incompatibile rispetto alla classificazione acustica del territorio” e che “la violazione dei limiti di emissione sonora è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria”, quasi a volere sollecitare un intervento sanzionatorio del comune nei confronti dell’esercente. Si precisa che Il titolare dell’attività non ha mai prodotto a questo comune né la documentazione previsionale di impatto acustico, né la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 4 DPR 19-10-2011 n. 277, di non superamento dei limiti di emissione sonora. I concerti dal vivo avvengono quindi senza alcun adempimento da parte del titolare.

Alla luce di questo , si chiede quanto segue:

  • il comune è tenuto a rilasciare alla richiedente copia della “documentazione autorizzativa” degli eventi musicali, che di fatto non c’è perché nulla è stato autorizzato?
  • la signora che ha presentato l’esposto è obbligata a chiamare l’Arpa per i rilievi fonometrici presso l’esercizio o tale adempimento è a carico del comune?
  • e ancora: il fatto che la signora non sia residente , ma solo dimorante durante alcuni weekend e la sola a lamentarsi del rumore, giustifica un atteggiamento di inerzia da parte degli uffici comunali? Nel senso, incombe sempre a carico del cittadino provare che il rumore è oltre la soglia di tollerabilità?
    Faccio questi domande perché la materia “esercizi pubblici-rumore-cittadini esasperati” è sempre intricatissima e …bollente, in tutti i sensi. Grazie.

L’inerzia da parte degli uffici comunali non è MAI giustificata quando riguarda l’accertamento di violazioni di propria competenza! In merito alla mancanza di documentazione previsionale di impatto acustico, vedasi qui.

Nel caso di segnalazioni di questo genere, solitamente viene disposto un controllo da parte della polizia locale al fine di verificare se la musica diffusa “potrebbe” arrecare disturbo al vicinato e - in ogni caso - se rispetta quanto meno le modalità e le condizioni previste dal piano di impatto acustico; dopodiché - nel caso in cui l’esposto potrebbe essere fondato - il Comune richiede all’ARPA di effettuare le misurazioni di competenza. Ma se manca proprio la base, ovvero la documentazione previsionale di impatto acustico, molto spesso l’ARPA chiede che venga prima sistemata la documentazione tecnica carente.

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L’assenza della documentazione di impatto acustico dovrebbe essere sanzionata ai sensi della L.R. di riferimento o dall’art. 3 comma 10 della legge 447/1995 e ss.mm.ii. con sanzione edittale da 500,00 euro a 20.000 euro e, per di più si dovrebbe inibire l’attività musicale sino alla produzione della relazione di impatto acustico per la viac. Anzi, mi correggo si deve, atrimenti mai produco la relazione mai verificano se rispetto i decibel di legge?