Bed and Breakfast in immobile con destinazione d'uso mista

Buonasera,
ci troviamo davanti ad un dubbio e ci piacerebbe condividere con voi le nostre riflessioni…
Siamo in un Comune della Toscana.
Una ditta vorrebbe aprire un Bed and Breakfast professionale in un fabbricato di due piani dove l’unità immobiliare al piano terra ha destinazione d’uso commerciale mentre quella al piano primo ha destinazione d’uso residenziale.
Poichè la legge Regionale 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale” inserisce, giustamente, i B&B fra le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, ci viene da dire che l’attività di B&B non possa essere esercitata in locali con destinazione d’uso commerciale, come si evince anche leggendo l’articolo 54 della stessa legge che impone a tali strutture di possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari della civile abitazione.
Ipotizzando che non sia accoglibile da parte del Comune il cambio di destinazione d’uso dei locali al piano terra, ritenete possibile superare il problema consentendo alla stessa ditta, qualora gli spazi dei locali lo consentano, di aprire al piano terra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a cui si può, per così dire, “appoggiare” il B&B per il servizio di prima colazione?
Le due attività rimarrebbero distinte anche se esercitate dalla stessa ditta…
Questa soluzione, nonostante il ragionamento esposto, non ci convince sopratutto per il fatto che lo spazio riservato al consumo della prima colazione, previsto dall’articolo 48 del DPGR 47/R/2018 “Regolamento di attuazione della legge 86/2016”, risulta all’interno di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta a tutti e non solo agli ospiti del B&B.
Grazie a chi vorrà esprimere le proprie considerazioni…

sul vecchio forum ne abbiamo parlato spesso (quando andavano di moda le strutture ricettive prima dell’avvento della locazione :slight_smile: ). La legge non dice che devono essere fabbricati destinati a civile abitazioje, dice che devono sussistere i relativi requisiti (DM 05/07/1975). Dice anche: L’utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici. Quindi, quando si usano (come si usano sempre) le civili abitaizoni, non è necessario il cambio d’uso. Per il resto, sta al comune e alla sua potestà in materia di governo del terrirtorio. L’ipotesi può essere ammissibile

Diciamo che il BeB è una struttura unica a getsione unitaria. "… ubicate nella stessa unità immobiliare… " Ci potrebbero essere gli estremi per dire che non sarebbe un BeB qualora la somministrazione fosse esercitata in un bar (anche se attiguo). Anche a me non convince