Adesso che la LR vuole solo l’esercizio imprenditoriale e non vuole più i requisiti della civile abitazione, l’ipotesi sta più in piedi rispetto a quando vigeva la LR 86/2016. Resta inteso che tutto deve essere contenuto nella stessa unità immobiliare.
Ad una SCIA corrisponde un’unica unità operativa i cui limiti sono 6 camere e 12 posti letto, ubicati in un’unica unità immobiliare. Tizio può avere “n” sedi operative. Tuttavia se le più sedi operative sono ubicate nello stesso edificio (pensa a un grattacielo dove ogni piano è un affittacamere), allora si applica l’art. 41, comma 4: L’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.
Sull’accessibilità si applicano le regole generali statali. Vedi