Book05-esercitazione capitolo 5.1

La programmazione negli appalti.

DECALOGO:
1 50/2016-108/2021
2 fasi
3 programmazione definizione
4 programmazione finanziaria
5 programmazione biennale
6 programmazione triennale
7 DUP
8 giunta
9 pubblicazione

La pubblica amministrazione per procedere con una gara deve seguire un preciso iter procedimentale, disciplinato dal D. Lgs 50/2016 (modificato dalla L. 108/2021), che prevede cinque fasi. Programmazione; progettazione; affidamento, esecuzione e controllo. Ai sensi dell’art. 32, la fase della programmazione è la fase propedeutica alla gara, costituisce il momento decisionale con cui l’amministrazione pianifica gli obbiettivi e le modalità di realizzazione. Essa è legata alla programmazione finanziaria, che dispone le risorse finanziarie necessarie. L’art. 21 impone alla P.A. Di adottare il programma biennale e l’elenco annuale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale e l’elenco annuale dei LL.PP., da comprendere nel DUP, e adottati in coerenza con il bilancio. Gli atti di programmazione sono di competenza della giunta, e sono soggetti a obbligo di pubblicazione.