Botteghe storiche - normativa nazionale e regolamento comunale

buongiorno,
il nostro Comune ha un proprio Regolamento a tutela delle botteghe storiche, che prevede 40 anni di anzianità oltre ad altri requisiti per avere il riconoscimento di bottega storica e l’inserimento nell’Albo Comunale.
Nel D.Lgs 27/12/2024 n. 219 relativo all’Albo nazionale delle botteghe storiche, viene specificato che i Comuni possono avere dei propri albi per le attività ESISTENTI DA ALMENO 50 ANNI (o altro periodo se già stabilito dalle normative regionali. Vengono fatti salvi i soggetti già iscritti anche se non in possesso dei requisiti previsti dalla norma nazionale.
La norma prevede anche che con un Decreto del MIMI di concerto con Min.Cultura e Conferenza Unificata, da adottare entro 180 gg (30/7/2025) siano stabilite modalità con cui le REGIONI possono ampliare o derogare i requisiti necessari per l’accesso alla qualifica di bottega storica.
Dubbi/quesiti:

  • dobbiamo aggiornare il nostro regolamento comunale inserendo i nuovi requisiti (50 anni, ecc) prima di procedere all’accoglimento di altre domande da parte di imprese che hanno 40 anni di anzianità?
  • per aggiornare il regolamento dobbiamo aspettare il DM che deve uscire entro luglio 2025 ed eventualmente aspettare una norma della Regione Toscana?
  • fino all’aggiornamento del regolamento comunale si possono continuare ad accettare domande di riconoscimento con i requisiti attuali ivi previsti (40 anni)
    grazie
    Anna - Suap

Data la norma sopravvenuta e gerarchicamente superiore, il reg. comunale resta applicabile solo nelle parti non contrastanti. Io per il momento attenderei senza apportare modifiche. A uso di tutti, riporto il comma da te indicato:

Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (NDR 31/01/2025), sono stabilite le modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l’accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.

Al limite, per adesso, puoi specificare, con un integrazione al reg., che l’albo comunale e il regolamento riguardano la valorizzazione di attività che pur non potendosi definire «attività commerciale storica» «bottega artigiana» «esercizio pubblico storico» là dove non rispettino i criteri di cui al d.lgs. n. 219/2024, rappresentano esempi tradizionali da valorizzare e far conoscere…