*aggiornamento del primo messaggio dopo la riamissione in graduatoria. Resta in piedi solo la questione della durata triennale o biennale della stessa.
Salve.
sono 3° ed ultimo idoneo in una graduatoria di concorso pubblico per Enti Locali approvata il 22.05.2020. Non essendo esplicitamente prevista nel bando di concorso la durata dell’eventuale graduatoria di merito si ho ritenuto di appellarmi al Segretario Generale del Comune che ne è titolare per carpirne la sua reale durata. Nella sua risposta il Segretario Generale ha sostenuto che detta graduatoria ha validità biennale, anziché triennale, a causa delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020 all’art.35 del D.Lgs2. 165/2001 e nonostante l’art.91 del D.Lgs. 267/2000, non oggetto di modifiche, continui a prevedere la validità triennale per tali graduatorie. Un’insuperabile dicotomia normativa, sembrerebbe! Invece ho fatto presente al Segretario Comunale che la sua interpretazione delle norme è tutt’altro che pacifica poiché in senso contrario si sono pronunciati
la Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Sardegna, con la delibera n.85/2020, sostenendo la durata triennale della graduatoria per gli EE.LL. secondo il principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali”;
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) con la sentenza N.00125/2022.
Nelle ricerche che ho condotto su internet ho notato che ci sono Enti locali che hanno approvato gradutatorie per il 2020 stabilendone durata triennale ed altri che hanno attribuito loro durata biennale.
Vorrei conoscere il vostro pensiero a riguardo e cosa potrei ancora fare per rivendicare il mio diritto a permanere in graduatoria, posto che l’Ente non ne ha ancora sancito la decadenza.