Buongiorno,
in merito alla fruizione dei buoni pasto in Uffici con orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni, nelle giornate con orario solo antimeridiano si applica la previsione di cui all’art. 4 comma 3 (Accordo concessione dei buoni pasto 1996) oppure superate le 8 ore deve essere riconosciuto il buono pasto?
Spero possiate darmi lumi a riguardo.
Grazie
ART. 4 - CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE
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Hanno titolo all’ attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all’ art. 1, 1° comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
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Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall’ art. 19, comma 4, del CCNL, all’ interno della quale va consumato il pasto.
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Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’ orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall’ art. 19, comma 4, del CCNL, all’ interno della quale va consumato il pasto.