Caffè-cappuccini in esercizio vicinato

Buongiorno, scusate se torno per l’ennesima volta su questo argomento ma ho necessità di un chiarimento. Un panificio, per offrire un servizio in una zona sprovvista, ha attrezzato un angolo del negozio con banco e macchina per il caffè tipo bar. Nell’insegna dell’attività è indicato “Panetteria Caffetteria XXX”. Anche se nell’insegna è stata usata la parola caffetteria, non sono un bar. In pratica servono brioches, caffè e cappuccini senza somministrazione assistita e questo è chiaramente indicato in vari cartelli affissi nel locale. Utilizzano tazzine e tazze in porcellana ed hanno un lavello con acqua calda e piccola lavastoviglie proprio come nei bar. Ad un controllo dei Nas è stato loro eccepito che l’uso della macchina tipo bar non è consentito negli esercizi di vicinato. Sarebbe invece consentita una macchina con cialde o capsule. Hanno eccepito loro che no possono nemmeno avere un listino prezzi stile bar. Sinceramente io sono un po’ dubbiosa su questa interpretazione. E’ vero che, probabilmente, siamo veramente al limite (è un po’ lo stesso discorso della birra alla spina e delle stoviglie non monouso) ma se, come asseriscono i titolari dell’attività e come hanno indicato nella notifica sanitaria, non effettuano il servizio al tavolo, perchè non possono usare una macchina professionale per fare il caffè? Non capisco che differenza possa esserci tra questa ed una a cialde, sempre di caffè in tazzina si tratterebbe.

È un problema mai risolto. La normativa, ormai datata, sulla c.d. somm.ne non assistita detta dei principi senza andare nel dettaglio. A fronte di questo, inevitabilmente, sorgono problemi quando la situazione reale si pone sul confine della fattispecie: impossibile tracciare un confine certo e oggettivo fra somm.ne non assistita e somm.ne necessitante di titolo abilitativo.

La giurisprudenza, a fronte di questa difficoltà, ha finito per virare su posizioni poco categoriche e molto possibiliste: tutto è da vedere caso per caso in base a quello che appare agli occhi degli avventori e in base all’effettiva possibilità che quel luogo sia usato come punto ristoro e non come luogo di approvigionamento (criterio funzionale).
La macchina da caffè porta a ritenere che non sia solo un esercizio artgianale/commerciale

Incollo una sentenza che fa il punto della situazione – TAR Roma 11786/2024
TAR_11786_2024.pdf (170,2 KB)