Com’è noto, il nuovo codice dei contratti pubblici, all’art. 41, comma 14, prevede che:
“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Parrebbe dedursi, pertanto, che in fase di aggiudicazione, il ribasso andrà applicato depurando l’importo offerto dagli oneri di sicurezza e della manodopera. Ciò, tuttavia, aprirebbe degli scenari assai contorti e discutibili; in proposito, il Consiglio di Stato, pur riferendosi al vecchio codice, con sentenza n. 5665/2023 ha stabilito che un divieto indiscriminato di ribasso sulla manodopera avrebbe i seguenti effetti:
- la standardizzazione dei costi vero l’alto;
- la sostanziale imposizione del CCNL individuato dalla stazione appaltante al fine di determinare l’importo stimato dell’appalto;
- la sostanziale inutilità dell’art. 97 comma 6 sopra citato e cioè l’obbligo per gli operatori economici del rispetto degli oneri inderogabili;
- l’impossibilità, da parte della stazione appaltante, di vagliare l’effettiva congruità in concreto delle offerte presentate dai concorrenti.
Anche Anac, nella sua nota illustrativa al bando tipo n. 1/2023, ha stabilito che:
“Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell’offerta*, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso**. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell’articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L’operatore economico, quindi, potrà giustificare l’offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi*.”
Premesso quanto sopra, qualcuno ha già affrontato tale tema e ha già trovato delle risposte solide al caso sopra evidenziato? Ossia, in definitiva, nel calcolo del ribasso, l’importo della manodopera va scorporato come abitualmente viene fatto per i costi della sicurezza?
Grazie