Buonasera,
Avrei bisogno di un chiarimento in merito al calcolo effettivo dei giorni di preavviso in caso di dimissioni volontarie.
Sono dipendente di un ente locale a tempo indeterminato e sono ancora nel periodo di prova (sono trascorsi circa 5 mesi dalla assunzione).
Dovendo presentare le dimissioni per passaggio ad altra amministrazione ho un dubbio sul calcolo dei giorni.
Faccio un esempio per semplificare:
Se rassegno le dimissioni in data 16 ottobre indicando quale ultimo giorno di lavoro il 15 novembre, ho rispettato il termine di 30 giorni o sono fuori termine?
Nel caso posso rassegnare le dimissioni senza dare preavviso e senza pagamento indennità essendo trascorso più della metà del periodo di prova?
In quest’ ultimo caso la forma da utilizzare è sempre quella delle dimissioni? O il recesso presuppone forma diversa?
Grazie per la disponibilità.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto del lavoro che regola le dimissioni e il periodo di prova nei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda il settore pubblico.
Il periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato consente sia al datore di lavoro che al lavoratore di valutare reciprocamente l’adeguatezza del rapporto di lavoro. Durante questo periodo, entrambe le parti godono di una maggiore flessibilità per quanto riguarda la risoluzione del rapporto di lavoro, inclusa la possibilità di recedere dal contratto con preavvisi ridotti.
La normativa di riferimento per i dipendenti degli enti locali è il D.Lgs. 165/2001, che disciplina l’organizzazione e il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, per dettagli specifici come il calcolo dei giorni di preavviso in caso di dimissioni volontarie, è spesso necessario fare riferimento anche al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al settore pubblico, che può prevedere disposizioni specifiche riguardanti il periodo di prova e le condizioni di recesso dal rapporto di lavoro.
In generale, il calcolo dei giorni di preavviso inizia dal giorno successivo a quello in cui le dimissioni vengono presentate. Quindi, se presenti le dimissioni il 16 ottobre indicando come ultimo giorno di lavoro il 15 novembre, hai rispettato il termine di 30 giorni.
Per quanto riguarda la possibilità di rassegnare le dimissioni senza dare preavviso e senza pagamento dell’indennità, ciò dipende dalle specifiche disposizioni del CCNL applicabile. Alcuni contratti possono prevedere che, durante il periodo di prova, sia possibile recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o con un preavviso ridotto. Tuttavia, è fondamentale verificare il testo del contratto applicabile per confermare queste condizioni.
La forma da utilizzare per le dimissioni è generalmente quella prevista dalle norme applicabili e dalle prassi dell’ente. Anche in caso di recesso durante il periodo di prova, è consigliabile utilizzare una forma formale di comunicazione, specificando chiaramente le intenzioni e rispettando le eventuali procedure previste.
Conclusione sintetica: Per determinare correttamente i giorni di preavviso e le condizioni di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, è essenziale consultare il CCNL applicabile e le normative specifiche. Presentare le dimissioni in forma formale e rispettare le procedure previste è sempre la prassi migliore.
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Bibliografia e link utili:
- D.Lgs. 165/2001: Testo Unico del Pubblico Impiego
- Informazioni sul CCNL applicabile possono essere trovate sul sito del Ministero della Funzione Pubblica o su quello delle principali sigle sindacali.