Buongiorno,
con il cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico ricettivo, che le strutture ricettive extra-alberghiere ex art. 41 L.R. 61/2024 sono tenute a fare entro l’01/07/2026, cambia anche la categoria catastale?
Mi spiego meglio: ad oggi sono quasi tutti immobili accatastati A/2, con il cambio d’uso saranno accatastati come D? Nelle tabelle catastal però, alla categoria D/2 sono indicati solo “Alberghi e pensioni (con fini di lucro)” e non vengono citate altre tipologie di attività ricettiva.
Come saranno inquadrate?
Cambio di destinazione d’uso delle strutture ricettive extra-alberghiere in Toscana
CONTENUTO
La recente Legge Regionale Toscana 61/2024, in particolare l’articolo 41 comma 3, introduce importanti novità riguardo al cambio di destinazione d’uso degli immobili adibiti a strutture ricettive extra-alberghiere. Questa normativa stabilisce l’obbligo di mutare la destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva per diverse tipologie di immobili, tra cui affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze (CAV) e residenze d’epoca, a condizione che siano gestiti in forma imprenditoriale (artt. 42-45 L.R. 61/2024).
L’obbligo di adeguamento è fissato per il 1° luglio 2026, come confermato dall’articolo 144 comma 3 della stessa legge. Questa misura è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 186/2025, che ha sottolineato la necessità di preservare la residenzialità e garantire un’offerta di alloggi accessibili, in linea con quanto previsto dall’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001. È importante notare che la legge non si limita a modificare la morfologia edilizia, ma si concentra sulla distinzione delle funzioni degli immobili.
Inoltre, i comuni hanno la facoltà di limitare la capacità ricettiva delle strutture fino al 40% e di stabilire zone specifiche per l’allocazione di queste attività. Le semplificazioni introdotte dalla Legge 105/2024 “Salva Casa” e dal D.L. 69/2024 possono essere applicate, ma solo al di fuori delle aree ad alta densità turistica. È fondamentale sottolineare che le locazioni turistiche non imprenditoriali non rientrano in questa normativa.
CONCLUSIONI
Il cambiamento normativo rappresenta un passo significativo per la regolamentazione delle strutture ricettive in Toscana, mirando a tutelare il patrimonio residenziale e a garantire un equilibrio tra domanda turistica e offerta abitativa. I gestori di strutture extra-alberghiere devono prepararsi a questi cambiamenti e considerare le implicazioni legali e operative del nuovo quadro normativo.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le nuove disposizioni legislative e le loro applicazioni pratiche. La conoscenza della L.R. 61/2024 e delle normative correlate è cruciale per garantire una corretta gestione delle pratiche relative alle strutture ricettive e per rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini e degli operatori del settore.
PAROLE CHIAVE
Toscana, cambio di destinazione d’uso, strutture ricettive, L.R. 61/2024, affittacamere, B&B, residenze d’epoca, Corte Costituzionale, normativa turistica.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- L.R. Toscana 61/2024
- D.P.R. 380/2001
- Corte Costituzionale, sentenza 186/2025
- L. 105/2024 “Salva Casa”
- D.L. 69/2024

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la banca dati catasatle è una banca dati di natura fiscale che è collegata solo indirettamente alla classificazione edlizia-urbanistica. Immagino che l’accatastamente conseguente al cambio d’uso vada verso il D/2. Ma ripteo, è solo un codice fiscale.
Il problema che sorge non è di poco conto: gli introiti IMU per la categoria D sono incamerati dallo Stato e non dai Comuni che, specie quelli turistici come noi, perderebbero una sostanziosa entrata
E’ una conseguenza della scelta normativa regionale.
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