Buongiorno,
Un azienda titolare di magazzino deposito farmaci ad uso umano ai sensi art.219, varia il direttore tecnico del magazzino farmaci?
Che procedura e quali comunicazione occorrono fare?
Saluti
Buongiorno,
Un azienda titolare di magazzino deposito farmaci ad uso umano ai sensi art.219, varia il direttore tecnico del magazzino farmaci?
Che procedura e quali comunicazione occorrono fare?
Saluti
D.lgs. n. 219/2006
Art. 103, comma 2
2. l’autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve specificare:
a) la sede del magazzino;
b) le generalità della persona responsabile, ai sensi dell’articolo 101;
c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto dell’attività di distribuzione all’ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il magazzino;
d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2 dell’articolo 105.
Quindi, al netto di eventuali norme regionali, puoi impostare una procedura di “modifica autorizzazione” con domanda – verifica requisiti ai sensi dell’art. 101 citato – rilascio titolo sostitutivo. Anche se fattibile, non andrei verso procedure autocertificative. In genere le autorità competenti preferiscono un procedimento autorizzatorio.
La ringrazio, abbiamo inviato Pec a Comune e Asl di competenza come da modulistica presente su sito asl, dobbiamo attendere quindi autorizzazione a voltura del direttore? Al ministero della salute vanno inviate comunicazioni?