Campeggi temporanei

E’ sempre vigente e applicabile la l. r. 84/2009 sui campeggi temporanei?
Io ho fatto riferimento a tale legge per autorizzare un gruppo di campeggiatori e il Comando Forestale li ha multati come abusivi ritenendo che l’autorizzazione dovesse essere rilasciata ai sensi dell’art. 40 della l. r. 86/2016Testo preformattatolo

La LR della Toscana n. 84/2009 è in vigore ma riguarda i c.d. campi scuola (una volta erano più in voga): soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro.

Tale fattispecie, viene declinata, dalla stessa LR con la modalità del “campeggio temporaneo” e con la modalità dei “soggiorni in accantonamento” in strutture fisse.

Quindi, si può autorizzare anche come campeggio temporaneo e si può citare la LR 84/09. Tuttavia, prima di essere un campeggio temporaneo, deve essere un soggiorno didattico educativo organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro. In alternativa, è “solo” un campeggio temporaneo ex LR 86/2016.

E’ chiaro che i riferimenti della LR 84/09 alla LR 42/00 devono essere aggiornati con quelli alla LR 86/2016

Si tratta di campi scaut con autorizzazione chiesta ai sensi della legge 84/2009 da ente senza scopo di lucro.
Cosa significa che i riferimenti alla legge 42 devono essere aggiornati alla 86? Che li devo intendere come aggiornati sebbene sulla 84 ancora risulti il riferimento alla 42?
Comunque è corretto che siano stati sanzionati come abusivi pur in possesso dell’autorizzazione ottenuta nel rispetto dei requisiti della legge citata nella richiesta ossia la 84/2009?

come ho detto, se sono soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro, allora va bene citare la LR 84/09. La LR 84/09 non è stata aggiornata quindi i riferimenti alla LR 42/00 sono da intendere alla LR 86/16 relativamente alle analoghe disposizioni. In ogni caso, anche fosse un errore di citazione da parte dell’autorità comptente, non determinerebbe una illegittimità sostanziale dell’autorizzazione

Grazie mille. Preziosissimo!

Nell’ambito dei campeggi temporanei art.40 l.r. 86/2016, svolti per finalità sportive da parte di associazione sportiva - no soggiorno didattico -, in mancanza di specifica determinazione dei criteri da parte del comune cosa dev’essere richiesto ai fini autorizzativi (avete un fac simile)?

Ci sono requisiti specifici dell’area? (non essere posta in aree classificate a Pericolosità Geomorfologica, Sismica e Idraulica, non essere soggetta ai disposti della L.R. n. 21/2012 essere esterna alla fascia di rispetto cimiteriale vincolante, etc…)

Grazie

La norma non detta indicazioni e in assenza di un regolamento comunale (potrebbero essere previste delle aree dedicate già valutate urbanisticamente), il servizio competente agirà con ragionevole discrezionalità. Le rilevanze sono quelle che dici, quindi verifica con i servizi tecnici comunali al fine di evitare zone vincolate / pericolose o, comunque, urbanisticamente incompatibili oppure valutare se agganciare al procedimento ex art. 40 citato altri procedimenti per la rimozione di eventuali vincoli come, ad esempio, per le aree protette, la valutazione di incidenza. La scelta del luogo può essere valutata anche per effetti indiretti: posteggi, viabilità, viabilità per eventuali mezzi di soccorso, decoro…
In ogni caso, nell’autorizzazione possono essere impartite delle prescrizioni ai fini della sicurezza e igiene: presenza di tot bagni chimici, dispositivi per contrastare incendi, divieto di accensione fuochi, layout da rispettare, capienza massima, ecc. Se la capacità fosse maggiore di 400 persone si applicherebbero le procedure di prev. incendi, vedi DRP 151/11 e DM 28/02/2014