Cancellazione graduatoria ente locale, casistiche

Gentile professore,
nell’ottobre del 2023 ho conseguito la mia prima idoneità in un concorso bandito da un comune nella provincia dove risiedo per la copertura di un posto da istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato. A dicembre 2023, la graduatoria veniva ceduta ad altro comune, sempre nella mia stessa provincia, per lo scorrimento di 2 unità da assumere a tempo parziale ed indeterminato. Le due unità collocate sopra di me in graduatoria, hanno accettato la convocazione prendendo servizio presso l’ente che ne aveva fatto richiesta. Poche settimane fa, l’ente che aveva bandito il concorso originario, ha modificato il proprio PIAO nella sezione dedicata al fabbisogno del personale, prevedendo di dover assumere due altri istruttori amministrativi mediante scorrimento della nostra graduatoria ancora in corso di validità. Speravo fosse giunto il mio momento, ma pare che le cose stiano in maniera diversa. Il responsabile dell’ufficio del personale mi ha riferito che stanno valutando se convocare i due candidati ceduti l’anno scorso o se considerarli come “depennati” dalla nostra graduatoria e quindi convocare me e la successiva candidata. Mi chiedo: è possibile che un ente ceda la propria graduatoria tramite convenzione per il suo utilizzo e dopo un anno “si riprenda indietro” i propri idonei? Se così fosse, cosa accadrebbe al comune che ha stipulato la convenzione a dicembre 2023 per l’utilizzo della nostra graduatoria? E’ lecito che sia data una doppia chance di convocazione da parte di enti diversi sempre alle stesse persone? È presente nel nostro ordinamento una norma che dia qualche chiarimento in merito? Preciso che non ci sono regolamenti interni da parte dell’ente che ha bandito il concorso che prevedano nulla di simile, e che non è riportato alcunchè nel testo della convenzione approvata tra i due enti. La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicare a rispondermi e con tanta stima la saluto cordialmente.

Tale circostanza è possibile ma è sempre opportuno che sia esplicitata nel bando di concorso, prevedendo che i candidati risultati idonei non vincitori, anche laddove assunti per scorrimento da altro ente non titolare la graduatoria, possano essere chiamati dall’ente titolare il concorso al fine di ricoprire le posizioni lavorative necessarie.
Non si tratta di fornire molteplici chance di assunzione ai medesimi candidati, quanto di tutelare l’interesse dell’ente titolare la graduatoria.
Ovviamente tale casistica è sottesa alla disponibilità dei candidati idonei non vincitori in oggetto, che altrimenti possono mantenere la propria assunzione nell’ente che abbia usufruito della graduatoria.

Laddove i candidati fossero disponibili a transitare all’ente titolare, semplicemente questo assumerà i predetti, mentre il diverso ente utilizzatore potrebbe decidere di sfruttare nuovamente la graduatoria già utilizzata, scorrendola in ordine di merito al fine di assumere il personale necessario, in tal caso giungendo alle successive posizioni della graduatoria in ordine di punteggio di merito dei restanti candidati.

I candidati idonei non vincitori in ogni caso non possono vantare alcun diritto allo scorrimento della graduatoria. L’unica attività legittima è monitorare il corretto scorrimento della graduatoria in ordina di punteggio di merito ed eventualmente interessare gli enti all’utilizzo della stessa.

La ringrazio per le risposte. Nel bando di concorso non è esplicitato nulla in merito. Nel silenzio del bando, come deve comportarsi l’amministrazione? Deve considerare i candidati già ceduti in precedenza come depennati dalla graduatoria o può procedere convocandoli per coprire il proprio fabbisogno? La ringrazio, saluti

A corredo di quanto sopra, preciso che la convenzione tra i due enti, riporta la testuale dicitura: “ La rinuncia all’assunzione non pregiudicherà la posizione del candidato medesimo nella graduatoria dell’Ente cedente, ma consentirà all’Ente utilizzatore di interpellare, nell’ordine, i successivi candidati utilmente collocati in graduatoria.” questo potrebbe significare, al contrario, che l’accettazione all’assunzione pregiudica la posizione del candidato nella graduatoria dell’ente cedente? Saluti