Buongiorno, l’abrogato articolo 63, del d.lgs. 446/94 al comma 2 lett. g) prevedeva che" applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
La norma era chiara è prevedeva per le occupazioni abusive temporanee la presunzione dei 30 giorni.
Questa norma non mi sembra sia stata riportata nella legge 160/2019. Siccome chi è chi sostiene che tale presunzioni si applichi anche per le occupazioni permanenti (sarebbe comodo), dove posso trovare un riferimento legislativo che richiami la nozione abrogata? Ringrazio

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda la disciplina delle occupazioni abusive di suolo pubblico e la relativa indennità applicabile, in particolare in riferimento alla presunzione temporale per le occupazioni abusive temporanee prevista dall’abrogato articolo 63, comma 2, lettera g), del d.lgs. 446/94. Questa normativa prevedeva una presunzione di occupazione temporanea a partire dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
Con l’abrogazione di tale disposizione e l’introduzione della legge 160/2019, nota come legge di bilancio 2020, non sembra che questa specifica presunzione sia stata ripresa o espressamente riformulata nella nuova normativa.
Per trovare un riferimento legislativo che possa chiarire la situazione attuale, è necessario analizzare sia la legge 160/2019 sia eventuali altre disposizioni normative che possano riguardare le occupazioni abusive di suolo pubblico. Tuttavia, al momento della mia ultima aggiornamento, non risulta che la specifica presunzione dei 30 giorni per le occupazioni temporanee sia stata reintrodotta o direttamente richiamata in altre norme legislative successive all’abrogazione dell’articolo 63 del d.lgs. 446/94.
In assenza di una disposizione specifica, l’interpretazione e l’applicazione delle norme relative alle occupazioni abusive e alle relative indennità possono variare e dipendere dall’interpretazione degli enti locali e dalla giurisprudenza. In questi casi, può essere utile consultare le delibere comunali o le ordinanze in materia di occupazione di suolo pubblico, poiché gli enti locali possono adottare regolamenti specifici che disciplinano tali aspetti, nel rispetto del quadro normativo generale.
Conclusione sintetica:
La presunzione dei 30 giorni per le occupazioni abusive temporanee prevista dall’abrogato art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. 446/94 non sembra essere stata ripresa nella legge 160/2019 o in altre disposizioni legislative successive. In assenza di una norma specifica, l’applicazione di tale presunzione potrebbe non essere più automatica, e sarebbe opportuno verificare eventuali regolamenti o disposizioni adottate a livello locale.
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Bibliografia:
- Testo del d.lgs. 446/94 (abrogato): Normattiva
- Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020): Normattiva
Andiamo al sodo: ha ragione, quella specifica presunzione dei 30 giorni non è stata riprodotta nel testo della legge statale. Vediamo come orientarsi oggi.
1. Il quadro normativo attuale: Legge 160/2019
La disciplina del Canone Unico è contenuta nell’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019.
Per quanto riguarda le occupazioni abusive, il riferimento è il comma 827, il quale stabilisce che:
“Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, oltre alla sanzione amministrativa patrimoniale […]”
Come noterà, la legge nazionale oggi tace sulla durata presunta dell’abuso.
2. Dove trovare il riferimento “scomparso”?
Se la legge nazionale non dice nulla, la “palla” passa alla potestà regolamentare degli Enti Locali.
Secondo il comma 821 della stessa legge, i Comuni hanno il potere di disciplinare con proprio regolamento le modalità di applicazione del canone. Moltissimi Comuni, per colmare il vuoto e mantenere una continuità operativa, hanno copiato e incollato la vecchia norma dell’art. 63 del D.Lgs. 446/97 all’interno del proprio Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Unico.
Quindi, la sua “nuova casa” legislativa è il Regolamento del suo Comune.
3. La presunzione si applica alle occupazioni permanenti?
Qui dobbiamo fare una distinzione tecnica importante. La tesi secondo cui la presunzione dei 30 giorni si applichi anche alle permanenti è giuridicamente traballante per due motivi:
- Natura dell’occupazione: Per definizione (già nel vecchio art. 63), le occupazioni effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile sono considerate permanenti. Se c’è un manufatto stabile, l’occupazione si presume durare da quando il manufatto è stato installato (o per l’intero anno solare), non solo da 30 giorni.
- Ratio della norma: La presunzione dei 30 giorni era nata come “paracadute” per le occupazioni temporanee (es. un banchetto, un trasloco) dove è difficile dimostrare l’inizio esatto del posizionamento. Per una permanente (es. un chiosco, un’intercapedine), il termine di 30 giorni sarebbe paradossalmente un “regalo” all’abusivo, che pagherebbe molto meno rispetto all’annualità dovuta.
| Tipo Occupazione | Definizione (L. 160/2019) | Durata Presunta |
|---|---|---|
| Permanente | Manufatti stabili, durata ≥ 1 anno | Intero periodo di esistenza del manufatto. |
| Temporanea | Durata < 1 anno | Da verificare nel Regolamento Comunale (spesso rimasti i 30 gg). |
In sintesi: cosa fare?
Non troverà più quella frase in una legge dello Stato, ma la troverà (quasi certamente) nel Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di riferimento.
Nota di cautela: Se il Regolamento comunale non cita esplicitamente la presunzione dei 30 giorni, l’ente accertatore deve provare l’effettiva durata dell’occupazione, oppure (per le temporanee) l’occupazione si considera limitata al giorno dell’accertamento, a meno che non vi siano prove contrarie.
Grazie mille Dott. Chiarelli. Lei è sempre chiaro ed esaustivo. Buon lavoro e complimenti.