Buongiorno,
come si determina la capienza di un locale (nella fattispecie esercizio di somministrazione alimenti/bevande) che vorrebbe costantemente effettuare serate di pubblico spettacolo / piccolo trattenimento?
Ad esempio, esiste una Scia apposita per eventi che terminino non oltre le ore 24 del giorno di inizio e che non prevedano più di 200 persone, ma come posso calcolare questa capienza con ragionevole certezza?
Grazie
Capienza locali ai fini TULPS
CONTENUTO
La capienza dei locali destinati a pubblico spettacolo è un aspetto cruciale per la sicurezza e la regolamentazione delle attività di intrattenimento. Secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la gestione della capienza determina specifici regimi autorizzativi. In particolare, l’articolo 80 stabilisce che per i locali con una capienza fino a 200 persone, la verifica da parte della Commissione di Vigilanza può essere sostituita da una relazione asseverata, come previsto dall’articolo 141, comma 2, del R.D. 635/1940.
È importante notare che esiste una soglia critica di 100 persone o di 200 mq, oltre la quale si applicano normative specifiche per la prevenzione incendi, come stabilito dal DPR 151/2011 e dalle relative Linee Guida (RTV V.15). Per i locali che superano queste soglie, l’intrattenimento prevalente non consente di usufruire delle semplificazioni previste dagli articoli 68 e 69 del TULPS, richiedendo pertanto una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare entro 24 ore.
Inoltre, per i locali interrati, è fondamentale gestire l’affollamento in base al massimo autorizzato, garantendo sempre la sicurezza dei partecipanti. Le uscite di emergenza devono essere almeno due, con larghezze comprese tra 0,80 e 1,20 metri, per garantire un’adeguata evacuazione in caso di necessità.
CONCLUSIONI
La corretta gestione della capienza dei locali pubblici è essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti. È fondamentale che i gestori di tali locali siano a conoscenza delle disposizioni del TULPS e delle normative correlate, per evitare sanzioni e garantire un ambiente sicuro per il pubblico.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la comprensione delle normative relative alla capienza dei locali è cruciale. Questi professionisti devono essere in grado di applicare correttamente le leggi e le regolazioni, garantendo che le attività di pubblico spettacolo si svolgano in sicurezza e nel rispetto delle normative. La conoscenza approfondita di queste disposizioni può rappresentare un vantaggio competitivo nei concorsi pubblici e nelle carriere nella pubblica amministrazione.
PAROLE CHIAVE
TULPS, capienza, locali pubblici, sicurezza, prevenzione incendi, SCIA, Commissione Vigilanza, normativa.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
- R.D. 635/1940 - Regolamento di esecuzione del TULPS.
- DPR 151/2011 - Regolamento per la prevenzione incendi.
- RTV V.15 - Linee Guida per la prevenzione incendi.
- Articoli 68-69 TULPS - Normative su attività di pubblico spettacolo.
- Articolo 141, comma 2, R.D. 635/1940 - Relazione asseverata.

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Nei locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni varie l’affollamento va calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato; nelle sale da ballo e discoteche l’affollamento va calcolato con una densità pari ad 1,2 persone per metro quadrato (DM 19/08/1996 Titolo IV punto 4.1).
Esistono poi regole su “quali superfici” dei locali devono essere calcolate ai fini della misurazione di cui sopra, ma evito di entrare nel dettaglio trattandosi di una materia tecnica che dovrebbe essere gestita da professionisti e, nei casi in questione, dovrebbe essere la documentazione asseverata allegata alla SCIA a fornire questo tipo di indicazioni.
Nel caso in cui il SUAP non fosse in grado di verificare la fondatezza di queste indicazioni tecniche, ricordatevi che la CCVLPS può svolgere anche funzioni consultive e di controllo.
Tieni presente, tra l’altro, che rientrano tra le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi anche i locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico (punto 65 allegato I DPR 151/2011).
Per “manifestazioni temporanee” si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (sul punto, DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 ). La presentazione di SCIA in modo continuo e ripetuto in relazione a quelle che vengono definite “singole” attività temporanee di pubblico spettacolo / trattenimento non è altro che un modo per eludere la suddetta normativa.
Poi ci sarebbe la distinzione tra “pubblico spettacolo” e “piccolo trattenimento” che non sempre risulta chiara, laddove con “piccolo trattenimento (musicale)” si dovesse invece intendere la semplice “musica di allietamento”, che dopo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Reg. TULPS può essere liberamente effettuata, ma esclusivamente in forma accessoria all’attività di somministrazione. La differenza tra le due situazioni è stata affrontata nel forum tantissime volte.