Cartella Esattoriale

Buongiorno.
Fin quando può essere eccepita, per tardiva notifica, la prescrizione di una cartella Esattoriale per infrazione al C.d.S.?
Voglio dire se non si produce ricorso/opposizione nei prescritti 60 giorni dalla notifica dell’atto di cui trattasi, (cartella di pagamento), si può eccepire successivamente la suddetta prescrizione ad esempio nelcontesto d un’intimazione di pagamento o un fermo amministrativo?
Grazie per le risposte

Buongiorno Azzorre 16,

in riferimento alle contravvenzioni al codice della strada il termine di prescrizione è di 5 anni ex art. 28 della legge 689/81, richiamato dall’art. 209 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strata) .

I tempi di tale prescrizione vanno dalla data della violazione a quella della successiva iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, nonché dall’ingiunzione.

Vale a dire che se la cartella di pagamento viene ricevuta dal contribuente dopo i 5 anni dalla commessa violazione la stessa è illegittima per decorrenza dei termini di prescrizioni.

Sul tema consiglio lettura del seguente articolo, che a mio avviso ben schematizza la questione:

https://www.laleggepertutti.it/codice-della-strada/art-209-codice-della-strada-prescrizione

Buona lettura

Simona

Ho letto l’articolo e quindi mi par di capire che se la cartella non viene impugnata nel termine dei prescritti 60 giorni dalla notifica essa diviene definitiva e non può essere più contestata?

Ma se successivamente viene emesso fermo ammnistrativo e questa volta viene opposto nei termini, può ancora farsi valere la prescrizione della cartella di pagamento?

Grazie per avermi risposto

Risposta secca:

  1. Ho letto l’articolo e quindi mi par di capire che se la cartella non viene impugnata nel termine dei prescritti 60 giorni dalla notifica essa diviene definitiva e non può essere più contestata?: ESATTO

  2. Ma se successivamente viene emesso fermo ammnistrativo e questa volta viene opposto nei termini, può ancora farsi valere la prescrizione della cartella di pagamento? SI, PERCHE’ E’ UN VIZIO SOPRAVVENUTO ALLA FORMAZIONE DELLA CARTELLA

Sintetizzando:

Non esiste alcun termine di decadenza , per l’impugnazione del fermo amministrativo, poiché non espressamente disciplinato dalla legge: il contribuente può pertanto presentare ricorso in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi giorni dall’iscrizione della misura cautelare.

Questo non significa che l’impugnazione sia sempre ammessa.
Si può impugnare il fermo auto o il preavviso di fermo in quanto si deducano “vizi propri ” dell’atto.

**Non è possibile contestare tali atti per questioni attinenti alla regolarità della precedente cartella esattoriale da cui tale misura scaturisce. **
Quest’ultima, infatti, essendo ormai decorsi i termini per la relativa impugnazione (60 giorni dalla sua notifica), è divenuta definitiva e non più impugnabile. Quindi, eventuali vizi sono ormai sanati.

L’unico modo per fare ricorso contro il preavviso di fermo o contro il fermo stesso è eccepire vizi sopravvenuti alla formazione della cartella come ad esempio l’omessa notifica della cartella stessa, la prescrizione del credito, l’incompletezza del preavviso di fermo (per mancata indicazione degli estremi delle cartelle notificate), l’avvenuto pagamento del debito, ecc.

Spero di essere stata abbastanza chiara, nonostante la lacunosa disciplina della materia.

Simona

Sei stata non solo molto chiara ma, preziosa nelle notizie fornite. Grazie