Casa di riposo - subingresso

E’ pervenuta in data 1 maggia 2021 una richiesta di rilascio autorizzazione per subingresso (affitto azienda), di una casa di riposo. L’atto notarile di affitto d’azienda, allegato all’istanza, prevede il subentro dal 1 maggio 2020. Sempre allegato all’istanza vi à un documento, sottoscritto tra le parti, dove di comune accordo prevedono che contrariamente a quanto riportato nell’atto notarile sopracitato, a seguito della pandemia, l’effettivo subrentro nell’attività avverrà dal 1 maggio 2021. La L.R. Lazio (41/2003 e ss.mm.ii.) non prevede un termine entro il quale il subentrante deve presentare la richiesta di voltura dell’autorizzazione e all’art. 4 bis prevede che tali strutture possono essere trasferite a terzi, “in qualsiasi forma”. Inoltre l’art. 4 ter non prevede, per tale fattispecie, la decadenza dell’autorizzazione. Infine l’art. 13 non prevede sanzioni. Come mi devo comportare? Il documento che posticipa il trasferimento d’azineda è valido?

tendenzialmente i contratti possono essere modifica su volontà di entrambe le parti senza che questo determini un’estinzione del contratto stesso. Quindi, il contratto resta quello e si può considerare valido almeno fino alla dichiarazione di annullamento.
Se le sanzioni non sono previste dalla legge non ce le possiamo inventare, andrebbe contro i più alti principi in materia: le sanzioni sono sempre ipotesi tassative non interpretabili per analogia.
Il caso andrebbe approfondito da un punto civilistico, ma, per quello che evinco, direi che non vedo necessità di intervento

Buongiorno mi riallaccio all’argomento casa di riposo.
Mi è stata posta la seguente problematica:
come si può subentrare nell’esercizio di una casa di riposo per anziani senza che si è esposti alle posizioni debitorie del precedente titolare?
Grazie

La questione è tutta da gestire in modo privatistico/contrattuale.

Magari qualche utente del forum più esperto di me in diritto commerciale /privato può aggiungere quialcosa. Da vedere se si applicano gli artt. del CC, vedi, ad esempio, 2559 e 2560