Casa Funeraria - Sala del Commiato AUTORIZZAZIONE E/O SCIA- Lombardia

Buongiorno, sono state presentate due istanze di Autorizzazione per la gestione di sala per il commiato ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento regionale della Lombardia n. 6 del 2004 e s.m.i… ed in fase istruttoria si è verificato che i locali oggetto di tali attività rispettano i requisiti previsti dall’articolo 70 bis – comma 5 – della legge regionale 30 dicembre 2009 – n. 33 e s.m.i…
Considerato che l’articolo 70-bis – “Case funerarie” della LR 30 dicembre 2009 – n. 33 (*Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 4 marzo 2019, n. 4, entrata in vigore il 9 marzo 2019) prevede al comma 2 che “L’impresa funebre dichiara tramite SCIA l’avvio di attività di gestione di una o più case funerarie”, si chiede se l’autorizzazione per la gestione della sala del commiato debba essere rilasciata ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento regionale n. 6/2004 o se invece debba essere l’operatore a presentare Scia per la gestione di casa funeraria ai sensi dell’articolo 70 bis della LR 33/2009, la nostra opinione sarebbe prima Autorizzazione e poi SCIA di avvio.
Ringraziando attendiamo cortese risposta.

Dalla legge regionale sembra dedursi che non occorra svolgere una attività funebre se l’attività è esclusivamente quella di sala del commiato.Infatti la definizionem) sala del commiato: sala adibita all’esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all’interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

Mentre l’art. 70 bis dispone “2. L’impresa funebre dichiara tramite SCIA l’avvio di attività di gestione di una o più case funerarie”
Quindi la sala del commiato ESTERNA alla casa funeriaria non sembra rientrare nella disciplina su SCIA e requisiti soggettivi

Il regolamento regionale (ABROGATO) https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/visprev.aspx?iddoc=5101&idparte=0&progressivo=2&testo=Testo+in+vigore+fino+al+16/06/2022

riservata espressamente l’attività a soggetti autorizzati (adesso la norma non è più applicabile)

Art. 42.
Sale per il commiato.

  1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
  2. L’autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
    a) sussistano i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale;
    b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
  3. Le sale di commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
  4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
  5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell’ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
  6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.