Casa vacanze, posti letto, cuoco e piscina

Siamo in Toscana:
il titolare di una casa vacanze con 1 unità abitativa di 10 posti letto intende ampliare la propria attività imprenditoriale con l’aggiunta di un’altra casa appena ristrutturata, per un totale di 25 posti letti (o forse 3 in più). Mi sto ponendo questa domanda: se i due immobili sono separati e superano i 25 posti letto (complessivi tra i due) rientra nel campo di applicazione del DPR 151/2011 oppure no?
Poi, la normativa dice che la gestione di case e app. per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande… in questo caso il titolare mi dice che se i clienti vorranno potranno chiamare un cuoco che verrà a cucinare per loro nella struttura… E’ fattibile? Cosa devo far presentare al SUAP?
Inoltre vorrebbero affittare la casa vacanze per eventi come matrimoni ecc…
Infine, la piscina della CAV come è classificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 8/2006?
GRAZIE!

Dipende dai dettagli. Io chiederei parere ai VVF. Sul web trovi risposte come questa:

Nota DCPREV prot. n. 3246 del 24-04-2012. Attività ricettive turistico alberghiere di cui al n. 66 del D.P.R. 151/2011.

È pervenuta … la richiesta di chiarimento in merito all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 di attività ricettiva turistico-alberghiera, costituita da più fab-bricati indipendenti e separati ai fini antincendio, ciascuno di capacità inferiore a 25 posti letto.

Al riguardo, anche alla luce della nuova formulazione della definizione di attività n. 66 riportata in allegato I al D.P.R. 151/2011, si chiarisce che, fermo restando l’obbligo che le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, osservino le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., qualora l’attività ricettiva nel suo complesso abbia una capacità superiore a 25 posti letto, la stessa risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al SUAP nulla. Affinché il gestore della CAV non esercita attività abusiva, la cosa deve rimanere un’iniziativa autonoma del cliente che ospita nella struttura un soggetto terzo. Anche in questo caso i particolari sono importanti. Se il gestore propone il servizio e se lo fa pagare, allora direi che siamo fuori dalle condizioni legali.

Come sopra. Se è CAV, allora è destinata ai turisti. Questi, poi, possono organizzarsi per invitare loro ospiti. In alternativa, il proprietario può sospendere l’attività di CAV e procedere con la locazione temporanea ad un soggetto che organizza lì la sua festa (vedi matrimoni in villa ecc.)

Privata ad uso collettivo. Vedi qua: avvio di nuova piscina privata ad uso collettivo