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TAR Lazio n. 14384/2025: illegittima l’annotazione nel Casellario ANAC senza un effettivo contraddittorio

CONTENUTO

Con la sentenza TAR Lazio n. 14384/2025, i giudici amministrativi hanno ribadito un principio fondamentale in materia di evidenza pubblica: l’annotazione nel Casellario Informatico gestito dall’ANAC non può prescindere da un rigoroso rispetto delle garanzie procedurali. Il Tribunale ha infatti annullato un provvedimento di annotazione, ordinandone l’oscuramento, a causa di un difetto di motivazione relativo al diritto al contraddittorio.

Secondo il TAR, quando un operatore economico contesta le modalità del contraddittorio svolto nella fase istruttoria, l’ANAC ha l’obbligo di fornire una spiegazione analitica sul perché ritenga rispettata tale garanzia. Non è sufficiente che l’Autorità richiami la “non manifesta infondatezza” della notizia ricevuta dalla stazione appaltante; deve invece chiarire l’iter logico-giuridico che ha portato a ritenere valida la partecipazione del privato al procedimento.

La pronuncia chiarisce inoltre il riparto di giurisdizione: mentre la risoluzione contrattuale resta di competenza del giudice ordinario, l’atto amministrativo di annotazione e la sua legittimità ricadono sotto la cognizione del giudice amministrativo. La vicenda si colloca nel contesto del superamento del Regolamento ANAC n. 272/2023 a favore del nuovo assetto delineato dalla Delibera ANAC n. 225/2025, adottata a seguito della precedente sentenza TAR Lazio n. 9151/2025, che aveva già censurato le lacune del sistema precedente in merito al diritto al contraddittorio. I riferimenti normativi sostanziali rimangono gli artt. 94 e 98 d.lgs. 36/2023.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della sentenza è l’obbligo per ANAC di procedere all’oscuramento delle annotazioni sprovviste di una motivazione specifica sulla regolarità del contraddittorio. L’annullamento dell’atto nel Casellario tutela la reputazione dell’impresa (rating d’impresa), ferma restando l’autonoma valutazione del giudice civile sulla legittimità della risoluzione del contratto che ha originato la segnalazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nella fase di segnalazione all’ANAC ai sensi degli artt. 94 e 98 d.lgs. 36/2023, il RUP (Responsabile Unico del Progetto) deve assicurarsi che la contestazione all’operatore sia stata puntuale e che sia stato garantito l’invio di osservazioni. Una segnalazione basata su un procedimento monco rischia di essere annullata, esponendo l’amministrazione a possibili contenziosi per danni all’immagine professionale dell’operatore.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (Contratti Pubblici). È essenziale conoscere la distinzione tra cause di esclusione automatica e non automatica e il ruolo del Casellario Informatico. Il collegamento principale riguarda il principio di partecipazione al procedimento amministrativo e l’obbligo di motivazione degli atti autoritativi che incidono sulla sfera giuridica dei privati.

PAROLE CHIAVE

ANAC, Casellario Informatico, Contraddittorio, d.lgs. 36/2023, TAR Lazio, Motivazione, Operatore economico.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza TAR Lazio n. 14384/2025: Annulla l’annotazione ANAC per difetto di motivazione sul contraddittorio.
  2. Artt. 94 e 98 d.lgs. 36/2023: Norme del Codice dei Contratti Pubblici relative alle cause di esclusione e agli illeciti professionali.
  3. Delibera ANAC n. 225/2025: Nuovo Regolamento ANAC che recepisce le tutele sul contraddittorio procedimentale.
  4. Regolamento ANAC n. 272/2023: Precedente disciplina sulle annotazioni, oggetto di contestazioni giudiziarie.
  5. Sentenza TAR Lazio n. 9151/2025: Pronuncia che ha imposto l’adeguamento dei regolamenti ANAC al principio del contraddittorio.

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