Buongiorno,
in fase di controllo dei requisiti in capo ai titolari di concessioni di posteggio mercatale, è emerso un casellario problematico. Contiene infatti un decreto penale del GIP esecutivo nel luglio 2020 per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostante alimentari ai sensi dell’art. 5 lettera d) della L. 283/1962 con ammenda di circa 2.000 euro (quindi contravvenzione).
Si tratta di reato contro l’igiene e la sanità pubblica che è OSTATIVO sia se punito con pene detentive (reclusione e arresto) sia pecuniarie (ammenda o multa). Nel nostro caso è una contravvenzione. Tuttavia per essere ostativo la sentenza dovrebbe essere passata in giudicato, mentre nel nostro caso abbiamo un decreto penale esecutivo nell’estate 2020. Il casellario infatti non contiene altre voci. Secondo voi quindi, partendo dal presupposto che un decreto penale di condanna diventa irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione, come dobbiamo ritenere quel decreto? Cioè se fosse stato fatto ricorso, non dovrebbe esserne traccia nel casellario? Possiamo ritenerlo irrevocabile?
Ringrazio per la consueta disponibilità
Buongiorno,
volevo cortesemente chiedere sen qualcuno poteva avere una soluzione al nostro caso.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Le sentenze non più impugnabili diventano irrevocabili, i DP diventano esecutivi. A quel punto vengono iscritti nel casellario perché appunto sono Provvedimenti definitivi.