Casellario non positivo per apertura esercizio vicinato - pena da reclusione a multa

Dal casellario di un utente che ha presentato scia di vicinato, risulta una sentenza il 24/05/2020 per violenza privata quindi reato indicato nella legge regionale 62/18 entro i 5 anni.
Tale pena è però stata sostituita da reclusione a multa e chiedo quindi se si debba considerare comunque mancanza del requisito morale.
Grazie

Sarebbe da vedere nello specifico. Diciamo che, a mente dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 (copiato e incollato nei vari articoli delle leggi regionali), alcuni reati prevedono un’effettiva pene detentiva mentre altri no (basta la pena). Da quello che dici credo che siamo nell’ipotesi di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) della legge regionale toscana n. 62/2018 quindi non è una condanna ostativa

Grazie, ma seguendo la logica della risposta, non è chiaro perchè la conclusione sia che “non è una condanna ostativa”: se il reato commesso rientra nell’ipotesi del art. 11, comma 1 lettera c e l’interessato è appunto stato condannato proprio per violenza privata in recidiva a “reclusione giorni xx” con sostituzione pena “l’intera reclusione con la multa di xxx euro”, coma mai si arriva alla conclusione che quindi “non è una condanna ostativa”?
Forse perchè c’è stata una conversione in multa e quindi alla fine non è più pena detentiva?
Grazie

Sì, il senso era quello. La multa non è una pena detentiva