Casi di validità dell'istanza trasmessa via pec

Una istanza trasmessa via pec quando è da considerarsi valida?
Caso 1. Istanza formulata come messaggio direttamente nella pec, con solo l’indicazione scritta del nome del presunto richiedente senza alcun allegazione di documento d’identità
Caso 2. Istanza su documento cartaceo con sottoscrizione, scansionato ed allegato al messaggio pec.
In entrambi i casi l’indirizzo pec non è di proprietà di chi invia l’istanza.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto relativa alla trasmissione di documenti e istanze tramite posta elettronica certificata (PEC) in Italia. La PEC ha lo scopo di garantire l’identità del mittente e del destinatario di un messaggio, nonché la data e l’ora di spedizione e ricezione, fornendo una prova legale dell’invio e della ricezione di documenti e comunicazioni.

Norme relative alla teoria:

  1. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in particolare gli articoli 65 e seguenti, disciplinano l’uso della PEC per la trasmissione di documenti alle pubbliche amministrazioni.
  2. Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) stabilisce un quadro normativo per i servizi di fiducia, inclusa la posta elettronica certificata, nell’Unione Europea.

Esempi concreti:

  • Caso 1: L’istanza trasmessa come messaggio direttamente nella PEC, senza allegazione di documento d’identità, potrebbe non essere sufficiente per alcune procedure che richiedono l’identificazione certa del richiedente. Tuttavia, se l’istanza non richiede per legge la firma autografa o una forma di identificazione specifica, e l’indirizzo PEC è riconosciuto come appartenente al richiedente dalle parti coinvolte, potrebbe essere considerata valida.

  • Caso 2: L’istanza su documento cartaceo con sottoscrizione, scansionata ed allegata al messaggio PEC, generalmente è considerata valida e ha lo stesso valore legale del documento cartaceo originale, a condizione che la firma sia leggibile e che il documento sia integro e completo in tutte le sue parti. Questo metodo è ampiamente accettato per la maggior parte delle procedure amministrative.

Conclusione sintetica:

La validità di un’istanza trasmessa via PEC dipende dalla conformità alle normative vigenti e ai requisiti specifici della procedura per cui l’istanza è presentata. Nel caso 2, l’istanza è generalmente considerata valida se accompagnata da una copia scansionata del documento firmato. Nel caso 1, la validità può dipendere dalla natura dell’istanza e dalla prassi dell’ente destinatario.

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Bibliografia: