Cass., Sez. Lav., Sent. 25732/21
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Massima:
Con riferimento all’art. 4 della l. n. 300 del 1970 - come modificato dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, e 5, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 2016 - la Sezione lavoro ha affermato che sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4 l. n. 300 del 1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3.
25732_09_2021_no-index.pdf (1,0 MB)
