Cassazione SS.UU. Covid: giurisdizione e risarcimento danni https://share.google/QsGS2lYBgjdVU1xhS
Cassazione SS.UU. n. 1952/2026: Giurisdizione Amministrativa per Risarcimenti Covid
CONTENUTO
Il 29 gennaio 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno emesso l’ordinanza n. 1952, stabilendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le domande di risarcimento danni presentate dai familiari delle vittime del Covid-19. Questa decisione si basa sull’articolo 133, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 104/2010, noto come Codice del Processo Amministrativo.
La Corte ha sottolineato che, sebbene le richieste di risarcimento possano apparire come violazioni di diritti soggettivi, esse si fondano in realtà su inefficienze amministrative nella gestione dei servizi pubblici essenziali, in particolare nel settore della sanità. La gestione della pandemia ha comportato l’esercizio di poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione, rendendo necessaria una valutazione della discrezionalità amministrativa, che è di competenza del giudice amministrativo.
In questo contesto, la Corte ha chiarito che le controversie relative al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) durante la crisi pandemica devono essere trattate dal giudice amministrativo, poiché le questioni sollevate riguardano l’organizzazione e l’efficienza dei servizi pubblici, piuttosto che diritti individuali specifici.
CONCLUSIONI
L’ordinanza n. 1952/2026 della Cassazione segna un importante passo nella definizione della giurisdizione in materia di risarcimenti legati alla pandemia. Essa conferma che le controversie relative alla gestione della crisi sanitaria devono essere affrontate nel contesto della giurisdizione amministrativa, riflettendo la necessità di una valutazione della discrezionalità delle scelte amministrative.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, questa decisione evidenzia l’importanza di comprendere il contesto giuridico in cui operano. La gestione della crisi sanitaria e le relative responsabilità amministrative sono ora chiaramente sotto la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò implica che le decisioni e le azioni intraprese durante la pandemia possono essere soggette a scrutinio legale, richiedendo una maggiore attenzione alla trasparenza e all’efficienza nella gestione dei servizi pubblici.
PAROLE CHIAVE
Giurisdizione amministrativa, risarcimento danni, Covid-19, inefficienza amministrativa, Servizio Sanitario Nazionale, Cassazione, diritto pubblico.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Codice del Processo Amministrativo.
- Ordinanza n. 1952/2026 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili.
- Articolo 133, comma 1, lettera c), del d.lgs. 104/2010.

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