Salve I.A., l’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 2010 prevede che " Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto". Tale disposizione è una causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 cc?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 2010 in relazione all’articolo 1456 del codice civile italiano, che disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento.
Teoria generale del diritto / Premessa generale:
L’articolo 1456 del codice civile prevede che, in presenza di una clausola risolutiva espressa, il contratto si risolve di diritto quando la parte adempiente dichiara all’altra, con atto formale, di volersi avvalere di tale clausola a causa dell’inadempimento.
Norme relative alla teoria:
- Art. 1456 c.c. (Risoluzione per inadempimento): “Nei contratti con prestazioni corrispettive, se una parte non adempie le obbligazioni assunte, l’altra può dichiarare risolto il contratto, purché ciò sia stato convenuto con una clausola espressa o risulti dall’intenzione delle parti.”
- Legge n. 136 del 2010, art. 3, comma 9-bis: Impone l’utilizzo di strumenti di pagamento che garantiscano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie nei contratti pubblici, stabilendo che il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.
Esempio concreto:
Immaginiamo un ente pubblico che stipuli un contratto con un fornitore per la fornitura di beni. Se il fornitore paga un subappaltatore mediante contanti, violando così l’obbligo di tracciabilità finanziaria imposto dalla legge n. 136/2010, l’ente pubblico potrebbe dichiarare risolto il contratto sulla base del mancato rispetto di questa disposizione legale.
Conclusione sintetica:
La disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 2010 può essere interpretata come una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in quanto stabilisce espressamente che il mancato utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili costituisce causa di risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inosservanza di tale obbligo, la parte adempiente ha il diritto di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione formale all’altra parte.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
- Codice Civile Italiano: Art. 1456 c.c.
- Legge 4 agosto 2010, n. 136: Norme Antimafia