CCNL Funzioni locali e progressioni fra le aree: i provvedimenti disciplinari diventano “eterni” Di Dario Di Maria

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E’ stata firmata la preintesa del CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Nella bozza circolata sulle principali testate italiane, si nota una particolarità.

All’art. 15 (Progressioni tra le aree) si legge:

  1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

– sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, ….;

– sull’assenza di provvedimenti disciplinari;

E’ evidente che mentre il requisito della valutazione positiva è ben circoscritto nel tempo (tre anni), quello dell’assenza di provvedimenti disciplinari è “sine die”, cioè anche se il provvedimento disciplinare risale a venti anni prima, secondo la lettera della disposizione, è ostativo alla progressione tra le aree mediante procedura interna riservata.

Nell’ipotesi di CCNL Sanità 2019-2021, l’analogo articolo 20, invece, recita:

Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni.

Come si vede, nell’ipotesi del CCNL per la sanità la rilevanza dei provvedimenti disciplinari ai fini delle progressioni interne fra aree, è limitata ad una finestra temporale di due anni.

Ma cosa dispone l’art. 52 del d.lgs. 165/2001? Vediamo:

1-bis. … Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonche’ sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Come è evidente, è molto più aderente al testo di legge il CCNL delle Funzioni Locali, l’ultimo ad essere stato firmato, rispetto a quello della Sanità. Peraltro nelle bozze dei mesi passati, invece, il testo del CCNL Funzioni locali era uguale a quello della Sanità.

Quindi l’ARAN si sta ri-allineando al testo di legge, facendo restare senza finestra temporale l’assenza di provvedimenti disciplinari, che quindi avranno un’effetto preclusivo “sine die”, una sorta di fine pena mai.