CDC sez.contr. Emilia Romagna del. 10.1.25: le stabilizzazioni devono essere compatibili con gli articoli 97 e 3 Cost

Le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva per essere compatibili con gli articoli 97 (concorso come metodo di reclutamento ordinario nel settore pubblico) e 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione.
C’è da precisare, tuttavia, che ciò è stato formulato richiamando principi noti e fissati in altra sede e dichiarando, allo stesso tempo, oggettivamente inammissibile il quesito sottoposto alla Corte stessa, in quanto giudicato estraneo alla competenza della sezione di controllo giuscontabile.
La Corte conclude, infatti, che “resta, pertanto di esclusiva spettanza dell’amministrazione la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei presupposti necessari ai fini della stabilizzazione (nella fattispecie trattavasi di quella prevista dalla legge 74/2023, per la quale si chiedeva se dovesse legittimamente assicurarsi contemporaneamente un accesso al 50% dall’esterno e quindi per concorso ndr), nel rispetto di tutti i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spese del personale.”
ECLI_IT_CONT_2025_1SRCERO-PAR -CDC E.R. 10 1 25 Procedure di stabilizzazione SOGGETTE A INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA PER COMPATIBILITA’ CON 97 E 3 COST .pdf (255,9 KB)