Centro diurno per minori disabili - TOSCANA

Buongiorno un’associazione ci chiede di aprire in una casa un centro diurno per minori disabili; a parte la destinazione d’uso dell’immobile, questo tipo di attività rientra in quelle soggette a comunicazione ex art. 21 LR 41/2005? Per quanto riguarda i requisiti che deve avere si applica ril DPGR 2/R/2018?
Grazie

Ho aggiunto il riferimento alla Toscana nel titolo. Quado citi norme regionali è sempre bene indicare quale regione.

L’art. 21 citato, in realtà, indica le tipologie soggette ad autorizzazione.

In generale, relativamente all’autorizzazione al funzionamento (cosa diversa dall’accreditamento, per questo vedi LR n. 82/2009 e del DPGR n. 86R/2020) si applicala LR n. 41/2005 e il relativo DPGR n. 2R/2018.

In particolare, le strutture elencate all’art. 21 sono soggette ad autorizzazione di competenza comunale, quelle indicate all’art. 22 sono soggette a semplice comunicazione di attivazione (sempre nella competenza comunale).

Per comprendere quale tipologia, occorre andare nei dettagli. In ogni caso, è il richiedente/dichiarante che inquadra la struttura in modulistica. La commissione multidisciplinare, costituita dall’azienda unità sanitaria locale, verificherà da un punto di vista tecnico coadiuvando il comune.

Il DPGR n. 2R/2018 declina le varie fattispecie e indica i requisiti nell’allegato A (soggette ad autorizzazione) e nell’allegato B (soggette a comunicazione)