Salve
in merito a quanto indicato in oggetto si chiede se una ditta individuale che vuole avviare attività di centro tagliandi auto , cambio olio filtro aria e piccole sostituzioni rientra nel quadro normativo degli autoriparatori e dovrà pertanto indicare all’ interno della SCIA nominativo del direttore tecnico in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa .
Oppure se trattandosi di piccoli lavori di sostituzione e centro tagliandi possa avviare l’attività presentando semplice SCIA artigianale
grazie della disponibilità
daniela
La Manutenzione Programmata dei Veicoli: Un Aspetto Fondamentale per la Sicurezza e la Garanzia
CONTENUTO
La manutenzione programmata dei veicoli è un aspetto cruciale per garantire l’efficienza, la sicurezza e la validità della garanzia. Essa comprende una serie di interventi, tra cui il cambio dell’olio, la sostituzione dei filtri (aria, olio e abitacolo) e controlli su freni e livelli. Un tagliando completo include non solo il cambio dell’olio e del filtro olio, ma anche la sostituzione di filtri aria e abitacolo, e, se necessario, del filtro carburante. Inoltre, vengono effettuati controlli elettrici, freni, pneumatici e diagnostica elettronica.
I prezzi per un tagliando variano a seconda della categoria del veicolo: per una citycar si possono spendere tra i 120 e i 180 euro, mentre per SUV o veicoli diesel il costo può oscillare tra i 160 e i 260 euro. Questi prezzi dipendono da vari fattori, tra cui il tipo di olio utilizzato, i ricambi e gli interventi necessari.
Esistono centri multimarca e catene di officine, come Midas, che offrono servizi di tagliando in garanzia, revisione e sostituzione filtri, utilizzando sia ricambi originali che aftermarket. Per trovare officine locali specializzate, è consigliabile utilizzare piattaforme online o elenchi di officine che forniscono preventivi e recensioni.
Dal punto di vista normativo, la manutenzione ordinaria è regolata dal libretto di manutenzione fornito dal costruttore. È fondamentale rispettare gli intervalli di manutenzione e utilizzare ricambi e operazioni raccomandati dalla casa madre per non perdere la garanzia. Gli interventi devono essere registrati nel libretto di manutenzione, creando un registro dei tagliandi effettuati.
CONCLUSIONI
La manutenzione programmata non è solo un obbligo, ma un investimento sulla sicurezza e sull’affidabilità del proprio veicolo. È essenziale seguire le indicazioni del costruttore e mantenere una documentazione accurata degli interventi effettuati.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative relative alla manutenzione dei veicoli può rivelarsi utile, soprattutto se si utilizzano veicoli di servizio. Comprendere l’importanza della manutenzione programmata e le relative implicazioni legali può contribuire a garantire la sicurezza e l’efficienza operativa.
PAROLE CHIAVE
Manutenzione programmata, tagliando auto, garanzia veicolo, libretto di manutenzione, ricambi originali, officine, sicurezza stradale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
- Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Normativa sui veicoli a motore e loro manutenzione (D.M. 28 gennaio 1992)
- Libretto di manutenzione del costruttore
- Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

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grazie della precisazione chiedo pero un parere da parte vostra .
grazie
Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.
Lo dice lo stesso articolo 1 della legge 122/92.
Solitamente vengono esclusi dalle attività di autoriparazione anche gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione (sostituzione tergicristalli, sostituzione lampadine, ecc.) che per legge possono essere eseguiti anche dai proprietari/possessori dei veicoli (art. 6 legge 122/92).
Per cui un’attività artigianale che si limitasse a questi interventi non sarebbe inquadrata come attività di autoriparazione e quindi non sarebbe soggetta alla specifica disciplina.
In Italia, la normativa che disciplina l’attività di autoriparazione è la Legge n. 122/1992. La risposta breve al tuo quesito è sì: anche per effettuare semplici tagliandi, cambi olio e filtri, l’impresa rientra pienamente nel quadro normativo degli autoriparatori e deve nominare un Responsabile Tecnico abilitato.
Ecco i dettagli per chiarire perché non è possibile procedere con una “semplice” SCIA artigianale generica.
1. Il perimetro dell’attività di Autoriparazione
Secondo la legge, l’attività di autoriparazione comprende tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli a motore.
- Il Tagliando: Anche se percepito come “manutenzione ordinaria”, il cambio di olio, filtri e candele incide sulla sicurezza e sulle prestazioni ambientali del veicolo.
- Meccatronica: La distinzione tra “meccanica” ed “elettrauto” è stata accorpata nella sezione Meccatronica. Un centro tagliandi moderno lavora quasi esclusivamente in questo ambito (pensa solo al reset della spia del service tramite diagnosi elettronica).
2. Requisiti per la SCIA e il Responsabile Tecnico
Non esiste una categoria “light” o semplificata per chi fa solo piccoli lavori. Per aprire un centro tagliandi (ditta individuale o società), è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) indicando obbligatoriamente un Responsabile Tecnico.
Il Responsabile Tecnico (che può essere il titolare della ditta individuale) deve possedere i requisiti professionali definiti dall’art. 7 della Legge 122/92:
- Titolo di studio: Diploma o laurea in materie tecniche pertinenti (es. perito meccanico, laurea in ingegneria).
- In alternativa, Esperienza professionale: Aver lavorato come operaio qualificato presso un’officina meccanica per un periodo determinato (generalmente 3 anni negli ultimi 5).
- Percorsi formativi: In assenza dei precedenti, la frequenza di appositi corsi regionali teorico-pratici con superamento dell’esame finale.
3. Rischi in caso di mancata conformità
Operare senza la corretta iscrizione all’albo degli autoriparatori comporta rischi severi:
- Sanzioni amministrative pesanti (spesso superiori ai 5.000€).
- Sequestro delle attrezzature utilizzate per l’attività.
- Mancata copertura assicurativa: In caso di errore durante un tagliando che provochi un danno al cliente, l’assicurazione non risarcirà se l’attività non è in regola con la normativa professionale.
In sintesi
Non puoi avviare l’attività come “semplice artigiano” senza i requisiti della meccatronica. Dovrai:
- Verificare che il titolare (o un preposto) abbia i requisiti professionali.
- Presentare la SCIA per l’attività di autoriparazione (sezione Meccatronica).
- Indicare il Responsabile Tecnico.
Nota importante: Ricorda che l’attività di cambio olio comporta anche l’obbligo di iscrizione al SISTRI/Registro Carico e Scarico Rifiuti e la gestione corretta dello smaltimento degli oli esausti e dei filtri, classificati come rifiuti pericolosi.
Sebbene esista una sottile distinzione teorica per la manutenzione “fai-da-te” o operazioni minime, la giurisprudenza e le circolari ministeriali sono molto rigide quando l’attività viene offerta professionalmente a terzi dietro compenso.
Ecco i punti chiave e i riferimenti per supportare la tesi:
1. La “Soglia” della Legge 122/1992 e il Parere MISE
La normativa stabilisce che l’attività di autoriparazione comprende tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino.
- Riferimento: Molte Camere di Commercio (es. CCIAA Riviere di Liguria, Guida 2024) specificano esplicitamente che la sostituzione dell’olio lubrificante e di altri liquidi rientra nell’attività di autoriparazione regolamentata.
- Il distinguo sulla “minuta manutenzione”: L’art. 6 della Legge 122/92 permette al proprietario di eseguire piccoli interventi, ma non permette a un’impresa di offrirli al pubblico senza abilitazione. Una ditta che pubblicizza “cambio olio e filtri” sta esercitando a tutti gli effetti la professione di autoriparatore (meccatronico).
2. Corte di Cassazione: L’abusivismo non ammette deroghe
La Cassazione è intervenuta più volte per confermare che chiunque eserciti attività di riparazione senza i requisiti previsti dalla Legge 122/92 incorre in sanzioni amministrative e nella confisca delle attrezzature.
- Sentenza Cassazione Civile n. 32383 del 14/12/2018: In questo caso, il ricorrente sosteneva che l’attrezzatura servisse solo per “hobbistica” o piccoli interventi. La Corte ha confermato la sanzione e la confisca, ribadendo che la disponibilità di attrezzature idonee (ponti sollevatori, chiavi specifiche, fusti per olio) in un locale aperto al pubblico fa presumere l’esercizio professionale, il quale richiede tassativamente il Responsabile Tecnico.
- Sentenza Cassazione Civile n. 46718/2024: Ribadisce che l’attività artigiana non è “libera” se l’oggetto della prestazione incide sulla sicurezza stradale, come appunto i componenti meccanici del motore gestiti durante un tagliando.
3. Circolari Ministeriali e Prassi CCIAA
Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT) ha chiarito in diverse risoluzioni che:
- Non è possibile “spacchettare” l’attività: non si può dichiarare di fare “solo meccanica leggera” per sfuggire all’obbligo del Responsabile Tecnico.
- Sicurezza e Ambiente: Il cambio olio e filtri comporta la gestione di rifiuti pericolosi. Per iscriversi all’Albo Gestori Ambientali o gestire il registro di carico e scarico come officina, è necessario dimostrare l’avvio legittimo dell’attività di autoriparazione tramite SCIA meccatronica. Senza la qualifica di autoriparatore, non si è autorizzati a maneggiare tali rifiuti come impresa di servizi.
4. TAR e Requisiti di Capacità Tecnica
- TAR Sardegna, Sentenza n. 16/2020: Ha ribadito che l’attività di autoriparazione deve risultare espressamente dal certificato della Camera di Commercio. Se un’impresa esegue manutenzioni (anche minime) senza tale iscrizione specifica, la sua attività è considerata abusiva e i contratti stipulati possono essere nulli per violazione di norme imperative.
Conclusione per la SCIA
Se la ditta individuale presentasse una “semplice SCIA artigianale” (es. come “servizi vari” o “manutenzione generica”), la Camera di Commercio bloccherebbe la pratica non appena rilevasse riferimenti a veicoli a motore, o peggio, l’attività verrebbe sanzionata in sede di controllo dalla Polizia Municipale o stradale.
In sintesi: Per fare “centri tagliandi” legalmente in Italia, serve la sezione Meccatronica della Legge 122/92 e un Direttore Tecnico abilitato. Non ci sono scappatoie per i “piccoli lavori” se effettuati su veicoli a motore circolanti su strada.
A me pare che la CCIAA Riviere di Liguria, GUIDA ALL’ATTIVITÁ DI AUTORIPARAZIONE LEGGE 122/1992, dica esattamente il contrario:
Il documento integrale è disponibile qui.
La stessa esclusione, quantomeno per quanto riguarda le prime 4 operazioni, è ribadita praticamente in tutte le pagine delle diverse CCIAA disponibili in rete. La cosa non stupisce, visto che i suddetti interventi sono esclusi dall’attività di autoriparazione per esplicita indicazione della legge (art. 1. c. 2, legge 122/92).
Mentre gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione (sostituzione tergicristalli, sostituzione lampadine, ecc.) sono “solitamente” esclusi per logica conseguenza, trattandosi di operazioni che possono essere compiute anche dai privati cittadini (art. 6 legge 122/92).
Per il resto, la sentenza di Cassazione Civile citata (n. 32383 del 14/12/2018) è relativa ad una situazione in cui è stato accertato - sia tramite l’esame della strumentazione (sequestrata) e delle auto presenti in officina in attesa di riparazione, che tramite le testimonianze assunte da terzi (clienti che sono pure stati sanzionati) - che in quei locali si svolgevano attività di autoriparazione che andavano ben oltre la sostituzione dell’olio e del filtro dell’olio. La condanna era quindi ovvia e condivisibile, ma non c’entra nulla con quanto viene qui argomentato.
