Certificato penale/certificato dei carichi pendenti

studiando il codice penale, ho notato che ci sono dei casi di particolare tenuità del fatto in cui la stessa legge prescrive “solo” una sanzione amministrativa.

Esempio:

  • 316-ter comma 2 (quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822).
  • 345 comma 1 (Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619).

La mia domanda è: nei casi sopra descritti in cui si applica la sola sanzione amministrativa, queste rientrano del certificato penale o certificato dei carichi pendenti del soggetto interessato?

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è un istituto che assolve la funzione di evitare che la condanna sia resa nota ai privati che richiedono certificati del casellario giudiziale (non per ragioni di diritto elettorale) (cfr. art. 175 c.p.) . Ha come obiettivo il reinserimento del condannato nella vita sociale e soprattutto nel mondo del lavoro. La concessione del beneficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice tenute presenti le circostanze indicate nell’art. 133 c.p.

scusa. non ho capito.

Non rientrano perché sono sanzioni amministrative (non penali) per fatto che NON costituisce reato. Sono ipoetsi di depenalizzazione. Nel primo caso la soglia rappresenta l’ingresso nella rilevanza penale. Sotto la soglia si resta nel campo della mera sanzione amm.va.

Vedi: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2015/09/cass-pen-2015-38292.pdf

@mario.maccantelli
Grazie per il riscontro.
Mi scusi se insisto, ma voglio essere sicuro di aver capito bene.
Quindi nei casi di SOLO illecito amministrativo, come il 316-ter comma 2 e 345 comma 1, questi non comportano limitazione al privato per contrarre con la PA o per partecipare a concorsi pubblici?

Mi permetto di aggiungere 2 cose:

  1. la P.A. quando chiede i certificati penali “trova” anche le condanne con “non menzione” ma le condanne indicate non sempre sono ostative . Lavorando al SUAP vedo certificati penali con sfilze di condanne ma poi spesso risultano non ostative in quanto le norme sul commercio consentono alla persona di svolgere comunque l’attività.
  2. sulla particolare tenuità del fatto le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (n. 38954 del 24.9.2019) hanno statuito che “il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale ma non è menzionato nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della Pubblica Amministrazione”.
    Pare di capire che la domanda in questione, in altri termini, è : se il sig. X ha avuto sanzioni amministrative per uno dei reati indicati (o entrambi) può partecipare a concorsi pubblici o contrarre con la P.A.?
    Penso che dipenda anche dal bando di concorso e/o dal bando d’appalto ma attendo anch’io la risposta di utenti della community esperti in diritto penale.
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magari il prof @Simone.Chiarelli ci viene in aiuto.
un grazie anticipato prof!

Se la condizione ostativa per la partecipazione a qualcosa è l’aver commesso un qualche “reato”, allora siamo nell’ambito delle sanzioni penali e le sanzioni ammnistrative non sono rilevanti. Ogni procedura deve indicare con precisione qulai sono le condizioni ostative, quindi tutto è da vedere caso per caso.

Queste sanzioni amministrative sono irrogate dal giudice penale tramite sentenza o decreto?
oppure, essendo sanzioni amministrative, non ci si arriva al giudice penale?
grazie per il suo contributo.