Certificazioni sostitutive, accertamenti d'ufficio e controlli:tutore, curatore o amministratore di sostegno, sentenze o decreti

Buongiorno,

in caso di dichiarazione sostitutiva relativa:

· alla qualità di tutore, curatore o amministratore di sostegno;

· sentenza o decreto di separazione;

· sentenza o decreto di adozione o affidamento di minore.

dovendo fare i controlli e posto che i provvedimenti sono di competenza del Giudice e quindi del Tribunale, in sede di accertamento d’ufficio ai sensi dell’art 43 o di controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, la richiesta inoltrata al Tribunale può essere evasa senza oneri?
Le richieste in Cancelleria anche per le P.A. prevedono il pagamento dei diritti di segreteria o di copia.
Oppure le P.A. procedenti possono chiedere l’esibizione o una copia della sentenza/decreto al firmatario della dichiarazione sostitutiva, vista la mancanza della dicitura di cui all’art. 40 comma 2 del DPR 445/2000?

Il dubbio viene in considerazione del fatto che l’attività svolta dal Tribunale può essere di tipo amministrativo oppure giudiziario. Posto che gli atti, di conferimento al tutore, curatore o amministratore di sostegno, sentenza o decreto di divorzio e la sentenza o decreto di adozione e affido di minore, vengono emanati dal giudice nella sua funzione giurisdizionale, questi dovrebbero essere considerati, non atti amministrativi, ma atti giudiziari.

La Funzione Pubblica con la Circ. n. 5 del 2012 afferma: “…….si precisa che la novella introdotta dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale”.

Ne deduco che posso chiedere l’esibizione o una copia della sentenza o decreto di conferimento della qualità di tutore, curatore o amministratore di sostegno, della sentenza o decreto di separazione o divorzio e infine della sentenza o decreto di adozione o affido del minore. È un ragionamento corretto? Oppure mi sfugge qualcosa?

Se non fosse così, come posso fare i controlli sulla veridicità dei fatti dichiarati?
Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 43 e dell’art. 71 del DPR 445/2000, noto come Testo Unico sulla documentazione amministrativa, in relazione alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, in particolare quando queste riguardano atti giudiziari.

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono regolate dal DPR 445/2000, che ha introdotto la possibilità per i cittadini di autocertificare stati, fatti e qualità personali, riducendo così la necessità di richiedere certificati alle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, le pubbliche amministrazioni hanno il diritto e talvolta il dovere di verificare la veridicità di tali dichiarazioni.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 43 del DPR 445/2000 prevede che le amministrazioni, nell’ambito dei procedimenti di loro competenza, debbano effettuare d’ufficio i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
  • Art. 71 del DPR 445/2000 stabilisce che le dichiarazioni false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Esempi concreti:
Nel caso di dichiarazioni sostitutive relative a sentenze o decreti giudiziari, come quelli che riguardano la tutela, la curatela, l’amministrazione di sostegno, la separazione, il divorzio, l’adozione o l’affidamento di minori, la verifica della veridicità di tali dichiarazioni può presentare delle specificità. Questo perché gli atti giudiziari, essendo emanati nell’esercizio della funzione giurisdizionale, non rientrano tra i documenti amministrativi sui quali le pubbliche amministrazioni possono facilmente esercitare i controlli previsti dall’art. 43.

Conclusione sintetica:
Il tuo ragionamento è corretto nel senso che, in base alla circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2012, le pubbliche amministrazioni possono richiedere l’esibizione o una copia degli atti giudiziari direttamente ai cittadini, in quanto gli uffici giudiziari, quando esercitano attività giurisdizionale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 40, comma 2, del DPR 445/2000. Questo approccio consente di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive senza incorrere in oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione.

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Bibliografia e link utili:

  • DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa): Testo Unico Documentazione Amministrativa
  • Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2012: Non disponibile online per una consultazione diretta, ma le sue disposizioni sono riassunte e discusse in vari documenti e siti specializzati