Cessazione circolo privato di somminisrazione - Toscana

Nella LRT 62/2022 si indica:
Art. 95
Cessazione dell’attività

  1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Un circolo privato di somministrazione ha cessato l’attività ma ha omesso la comunicazione di cessazione al SUAP.

E’ passibile di sanzione? Se si, quale?

Grazie

La LR 62/2018 della Toscana prevede l’adempimento ma non prevede la sanzione. L’omissione non è sanzionabile. Resta il fatto, comunque, che stiamo parlando di una mera comunicazione di cessazione.

Buongiorno, mi allaccio a questo post per quanto riguarda la comunicazione di cessazione non pervenuta al SUAP. A seguito di verbale della PM è stato accertata la dismissione dei locali di un bar, in CCIAA l’attività risulta ancora attiva.
Posto che non sono previste sanzioni per l’omessa comunicazione, a Vostro parere è consigliabile procedere con una cessazione d’ufficio da comunicare a tutti gli Enti competenti?