Cessione del credito "pro soluto"

In una causa per la quale un avvocato (esterno) di un Ente Locale aveva formulato un preventivo di € 1.000 (e il comune aveva impegnato tale cifra), il giudice in sentenza ha dichiarato soccombente la controparte e l’ha condannata a pagare al comune € 10.000 come spese di lite.
Per regolamento interno dell’Ente, se il quantum liquidato dal giudice (come spese di lite) è maggiore del preventivo formulato dall’avvocato, è diritto di quest’ultimo (una volta recuperata tutta la somma) avere dall’Ente la differenza. Quindi l’Ente, una volta recuperate le somme dal soccombente, deve girarle in toto al suo avvocato esterno. Per economizzare le risorse (economiche e umane) necessarie a quanto sopra, l’Ente sta valutando la possibilità di fare una “cessione pro soluto” di tutto il suo credito derivante dalla sentenza (ossia 10.000, che comunque, una volta recuperate, andrebbero girate al proprio avvocato esterno) a quest’ultimo, ovviamente assorbendo in tale cifra anche quella originariamente impegnata a suo favore (1.000) e liberando quindi l’impegno preso a suo tempo. È possibile? Come si gestisce la questione? Con atto pubblico o scrittura privata? O anche, semplice, con scambio di lettere? E per quanto riguarda la fatturazione? L’avvocato cosa e a chi fattura? All’Ente, in quanto suo cliente, nonché “cedente” il credito? o alla controparte in quanto debitore “ceduto”, nonché soggetto da cui materialmente riceverà la somma?
E per quanto riguarda il pagamento dell’iva e la trattenuta? Come funziona?
Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che poni riguarda la cessione del credito, un istituto regolato dal diritto civile, in particolare dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. La cessione del credito è un contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario) un proprio credito nei confronti di un terzo (debitore ceduto).

Norme relative alla teoria:

  • Art. 1260 Codice Civile (CC): “Il creditore può cedere il suo credito, anche senza il consenso del debitore, se non è vietato dalla legge, o non risulta incompatibile con la natura del credito, o non è escluso dall’accordo con il debitore”.
  • Art. 1264 CC: La cessione deve essere provata per iscritto, e la data della cessione deve essere provata nei confronti del debitore e dei terzi dalla forma scritta con data certa.
  • Art. 1265 CC: Il cedente deve dare notizia della cessione al debitore ceduto.

Esempio concreto:

Nel caso specifico, l’Ente Locale potrebbe cedere il credito di €10.000 derivante dalla sentenza all’avvocato esterno. Questo trasferimento di credito dovrebbe essere formalizzato con un atto che può essere una scrittura privata con data certa o un atto pubblico, a seconda delle esigenze di certezza e delle prassi dell’Ente.

Per quanto riguarda la fatturazione, l’avvocato fatturerà all’Ente per il servizio originariamente concordato (€1.000 più IVA se dovuta). La cessione del credito di €10.000 non è un’operazione commerciale e quindi non è soggetta a fatturazione. L’avvocato, diventando cessionario del credito, si occuperà di recuperare la somma direttamente dal debitore ceduto.

Pagamento dell’IVA e trattenute:

L’IVA si applica sui servizi forniti dall’avvocato all’Ente, quindi sulla cifra originariamente concordata (€1.000). La cessione del credito non è soggetta a IVA. Per quanto riguarda le trattenute fiscali, queste si applicheranno sulla somma che l’avvocato fattura all’Ente per il suo servizio professionale.

Conclusione sintetica:

L’Ente può cedere il credito all’avvocato esterno tramite scrittura privata o atto pubblico. L’avvocato fatturerà all’Ente per il servizio prestato e non per la cessione del credito. L’IVA si applica solo sul servizio professionale, mentre la cessione del credito non è soggetta a IVA.

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Bibliografia: