Cessione del credito utenze (factoring)

Un Comune è stato citato in giudizio dalla società di factoring (cessionaria) per non aver corrisposto i pagamenti delle fatture delle utenze (telefonia, energia elettrica). Il Comune si oppone dicendo che ha pagato le utenze alla società fornitrice (cedente) e non alla società di factoring a cui erano stati ceduti i crediti.
La società di factoring contesta il fatto di aver notificato la cessione del credito al Comune, e che quindi l’ente sarebbe stato obbligato a pagare alla cessionaria le fatture e non più alla cedente.
Da un punto di vista giuridico, in materia di cessione del credito, c’ è un orientamento giurisprudenziale che afferma la necessità dell’ accettazione esplicita dell’operazione da parte del terzo, non bastando la semplice notifica dell’operazione (inquadrando la fattispecie nel contratto di fornitura, sent. Tribunale di Siena 2419/2019).
L’orientamento giurisprudenziale della controparte esclude la necessità dell’esplicita accettazione del terzo, bastando solo la notifica all’ente, adducendo il fatto che la normativa speciale dell’esplicita accettazione riguarderebbe solo l’Amministrazione Statale e non gli enti locali (Cass. Civ. Sez. I, 26 giugno 2008, n. 17496, cass. civ. sez. III, 27 agosto 2014, n. 18339).
Vi sarei grato di un confronto con Voi al riguardo.
Cari saluti e complimenti per il servizio prestato.