Cessione Graduatorie e rifiuto posto

Concorso per un posto nel Comune A: X si classifica secondo (primo idoneo non vincitore).

Il Comune A cede la graduatoria al Comune B, che offre a X un posto che rifiuta.

Lo stesso Comune B può riattingere da quella graduatoria per offrire a X un altro posto?

La risposta breve è no, il Comune B non può proporre un secondo posto a X, e la motivazione risiede nei meccanismi rigidi che regolano lo scorrimento delle graduatorie tra enti locali.

Ecco come funziona esattamente la situazione dal punto di vista del diritto amministrativo e della prassi della Pubblica Amministrazione:

1. L’effetto del rifiuto nei confronti dell’ente “utilizzatore” (Comune B)

Quando il Comune A (titolare della graduatoria) stipula un accordo di cessione con il Comune B (ente utilizzatore), a X viene offerto un posto specifico legato alla richiesta di quel momento. Il rifiuto di X nei confronti del Comune B ha un effetto definitivo limitatamente a quel procedimento di scorrimento. Con quel “no”, X manifesta la mancanza di interesse all’assunzione presso il Comune B per la quota di posti messi a disposizione in quella specifica convenzione. Il Comune B, pertanto, non può “ripescarlo” in un secondo momento per un’altra opportunità, poiché per quell’ente la posizione di X si è legalmente consumata.

2. Che fine fa X nella graduatoria del Comune A?

Questo è l’aspetto più importante. Il rifiuto espresso nei confronti di un ente terzo (Comune B) non comporta la decadenza di X dalla graduatoria originale del Comune A.

  • X rimane a tutti gli effetti il primo idoneo in attesa nel Comune A.
  • Se il Comune A dovesse aver bisogno di assumere, chiamerà X, che potrà tranquillamente accettare.

3. La “rinuncia” e le regole del bando

Esiste un’unica eccezione tecnica, estremamente rara e legata a come è stato scritto l’accordo o il bando originario:

  • Se la convenzione tra i due Comuni prevedeva espressamente che il rifiuto all’ente utilizzatore equivalesse alla rinuncia totale alla graduatoria (clausola a volte inserita per scorrimenti massivi o concorsi unici regionali), X decadrebbe da tutto.
  • Ma nella normale prassi dei concorsi dei singoli Comuni, la giurisprudenza prevalente (tra cui diversi orientamenti ARAN e sentenze dei TAR) tutela l’idoneo: il rifiuto vale solo per l’ente terzo “prestatore”, lasciando intatto il diritto del candidato a essere chiamato dall’ente che ha bandito il concorso.

In sintesi: Il Comune B ha esaurito la sua chance con X e, se ha bisogno di un’altra figura, dovrà scorrere la graduatoria passando al terzo classificato (il secondo idoneo). X resta blindato in cima alla graduatoria del Comune A, pronto per una chiamata della casa madre.