Cessione quote equivale a recesso?

Buon pomeriggio,

il mio caso riguarda il titolare di autorizzazione di NCC che ha conferito la stessa a una società srl, divenendone socio;

dopo qualche anno il tizio cede e vende l’intera sua quota di partecipazione sociale che deteneva nella società, a una terza società, e di fatto non compare più nella compagine societaria, non è più socio;

naturalmente si “dimenticano” della collegata autorizzazione di NCC e nessuno dice niente al comune;

la LR FVG 27/1996 dispone sul punto:
"….è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso."

Prima domanda per chi ne sa più di me:
la cessione dell’intera quota, può essere considerata equivalente al RECESSO?

se SI, la società che esercitava potrebbe continuare per ALMENO un anno a lavorare con l’autorizzazione di Tizio; la parola “ALMENO” , significa secondo voi che anche trascorsi due anni (ad esempio), la situazione può restare così, senza il RICONFERIMENTO dell’autorizzazione al titolare?

se NO, e tizio non ha fatto nulla per rientrare in possesso dell’autorizzazione, ci sono gli estremi per una revoca, visto che non si sa chi avesse i requisiti nel frattempo?

Mi accontenterei di una risposta alla prima e alla seconda, ma se c’è anche la terza sarei più contenta… :grinning:

grazie!

La LR è un copia/incolla di quella nazionale

Non rilevo sentenza che affrontino il caso specifico. La legge su Taxi NCC, come al solito, è foriera di passaggi oscuri e anacronistici. Secondo me, il caso che citi non è un caso di recesso. Come dice la giurisprudenza, il recesso, al pari della proposta e dell’accettazione, è un negozio unilaterale (seppur a contenuto negativo) che fa cessare gli effetti del contratto rispetto al quale si esplica, una parte si scioglie unilateralmente dal vincolo contrattuale. Nel caso di specie, quando un soggetto recede dal contratto di conferimento, si riprende quello che ha conferito. Rammenta che il titolo abilitativo, a fronte del conferimento, resta in capo al conferente. Titolo e auto sono devolute al soggetto collettivo conferitario per lo sfruttamento degli associati, anche da parte del conferente che ne va a far parte.

T.R.G.A. n. 96/2007

[…] Per espressa previsione dell’art. 7 della l. n. 21/1992, il titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente può ben conferire la licenza o l’autorizzazione associandosi in cooperative, consorzi ovvero in tutte le altre forme previste dalla legge, fermo restando, però, che in caso di recesso, decadenza od esclusione la licenza o l’autorizzazione rientrano in possesso del titolare persona fisica.

Non appare, pertanto, potersi porre in dubbio che la titolarità della licenza di servizio taxi e l’autorizzazione al noleggio con conducente vada riferita al soggetto titolare, quale persona fisica (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18.2.2005; Corte dei Conti, sez. II, 11.12.1996, n. 1665).

Conseguentemente, il divieto di cumulo di cui all’art. 8, comma 2, della l. n. 21/1992 (nello specifico riferito al divieto di cumulo della licenza per l’esercizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente) va applicato anche nel caso in cui il singolo, persona fisica, gestisca in forma associata, come nel caso di specie, l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. […]

Anche se la sentenza non riguarda il caso, può comunque far comodo per comprendere la natura del recesso e del conferimento.

Detto questo, il caso che proponi, se non ho capito male, riguarda la vendita dell’azienda conferita. Come detto, non si tratta di recesso ma di sostituzione soggettiva nel contratto di conferimento. Auto e titolo restano conferiti è solo che passano dalla titolarità del cedente a quella dell’acquirente.

Alla luce di questo, l’impresa acquirente avrebbe dovuto presentare il subingresso: benché azienda conferita (il conferimento resta), si tratta, pur sempre di azienda trasferita (venduta).

Alla fine, non saprei cosa consigliare. Forse la meglio caso è raccomandare un subingresso tardivo

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Buongiorno e grazie mille per la risposta;

come spesso accade nel mondo NCC non avevo spiegato bene …

Il tizio oltre ad aver conferito l’auto e la collegata autorizzazione ncc, aveva anche una quota societaria di tot euro; ora con un atto notarile ha ceduto e venduto questa quota di tot euro con la quale partecipava al capitale della società, e conseguentemente, non è più socio. Non si capisce se la quota sia il valore dell’utilizzazione dell’auto/autorizzazione di NCC, conferita.

Nell’atto non si fa alcun riferimento né all’autorizzazione né alla collegata vettura.

Mi viene da pensare che avrebbero dovuto muoversi visto che il tutto non mi è stato nemmeno ufficializzato ma ne sono venuta a conoscenza per vie traverse…

Buongiorno,
ritorno su questo;

abbiamo richiesto alla società (a cui era stata conferita l’autorizzazione e la vettura) di attestare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il permanere del possesso dei requisiti per esecitare l’attività visto che il socio (proprietario) era recesso e null’altro era successo, nemmeno un subentro “tardivo”;

questo in base al regolamento comunale che prevede che
" Le autorizzazioni e le licenze sono valide a tempo indeterminato e possono essere sottoposte a
controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e
dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato dal Servizio competente attraverso accertamenti d’ufficio e mediante
richiesta d’esibizione documentali.
3. L’autorizzazione o la licenza sono revocate in caso di esito negativo dei controlli."

La società ha risposto che “l’autorizzazione citata può ritenersi libera dalla società scrivente e che il legittimo detentore sia il sig… (ex socio che ha conferito l’autorizzazione)”

quindi si conferma niente subingresso nemmeno “di fatto”;

abbiamo quindi scritto all’ex socio chiedendo lumi e di dichiarare a sua volta il permanere dei requisiti per l’esercizio, a mezzo dichiarazione sostitutiva, dandogli un termine per rispondere e avvertendo che in mancanza provvederemo alla revoca dell’autorizzazione;

ricevuta la nostra nota non ha risposto.

Secondo te possiamo revocare (previo avvio procedimento revoca) argomentando quanto sopra cioè la mancata risposta del permanere dei requisiti? mentre la vettura “sembra” sia stata venduta dal tizio alla società…

grazie…