Chi firma il Duvri?

Nel dlgs 81/2008 art. 26.3 ter i lavori gestiti dal Demanio tra organi centrali e direzione regionali richiedono che l’usuario firmi per accettazione il duvri, pure se assicura che è un deposito in cui non operano lavoratori, e semmai basta indicare quando non ci si deve accedere? E se per qualunque motivo non firma, è giustificato non avviare i lavori? Sembra contraddittorio l’accettazione sia un presunto obbligo.

Inoltre, se più immobili demaniali confinanti, ciascuno con ingresso autonomo, assegnati in tempi diversi a più enti, non rientrantinei complessi monumentali di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali, possono essere ritenuti un complesso?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per quanto riguarda la prima parte della tua domanda, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, prevede all’articolo 26, comma 3-ter, che in caso di lavori gestiti dal Demanio, tra organi centrali e direzioni regionali, è necessaria l’accettazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) da parte dell’usufruttuario. Questo documento è essenziale per valutare i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall’interferenza tra le attività lavorative, soprattutto in contesti in cui operano più imprese.

La teoria generale del diritto in materia di sicurezza sul lavoro enfatizza l’importanza della prevenzione dei rischi e della cooperazione tra le parti per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Il DUVRI rappresenta uno strumento chiave in questo processo, poiché identifica i rischi e stabilisce le misure di prevenzione e protezione.

Norme relative:

  • Decreto Legislativo n. 81/2008, art. 26, comma 3-ter.

Esempio concreto:
Se un ente demaniale assegna a un’impresa la realizzazione di lavori in un immobile, l’usufruttuario dell’immobile (ad esempio, un’agenzia governativa che lo utilizza) deve accettare il DUVRI preparato dall’impresa. Questo assicura che entrambe le parti siano consapevoli dei rischi e delle misure di sicurezza necessarie.

Conclusione:
L’accettazione del DUVRI da parte dell’usufruttuario è un passo fondamentale nel processo di valutazione e gestione dei rischi, e non avviare i lavori in assenza di tale accettazione può essere una misura precauzionale giustificata per garantire la sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, la valutazione se più immobili demaniali confinanti possano essere considerati un complesso non dipende solo dalla loro contiguità fisica o dall’assegnazione a enti diversi, ma anche da altri fattori, come la funzione e l’uso degli immobili. La normativa di riferimento, in questo caso, è il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l’articolo 101. La definizione di “complesso” può variare a seconda delle specifiche caratteristiche storiche, artistiche o funzionali degli immobili in questione.

Norme relative:

  • Decreto Legislativo n. 42/2004, art. 101.

Conclusione:
La determinazione se più immobili demaniali possano essere considerati un complesso richiede un’analisi caso per caso, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche e della normativa applicabile.

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Bibliografia: