Chiarimenti di Anac in materia di subappalto - Cambia la quota complessiva raggiungibile

Chiarimenti di Anac in materia di subappalto - Cambia la quota complessiva raggiungibile

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Nella seduta del Consiglio del 6 ottobre, l’Autorità ha affrontato il tema dei subappalti, fornendo chiarimenti per l’utilizzo.

Fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%. Ora la quota subappaltabile è stata innalzata transitoriamente al 50%, ma tale limite risulta la quota massima complessiva raggiungibile. Pertanto, il limite massimo di opere subappaltabili deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazioni.

In tal senso, pur essendo innalzato il limite generale in subappaltabilità al 50%, risulta esclusa la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche. Questo vale nella fase transitoria attuale. Nel periodo definitivo, a partire dal 1° novembre 2021, si affermerà il regime della subappaltabilità integrale delle opere fatte salve le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Si assisterà, quindi, all’abbattimento di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto.

Le stazioni appaltanti saranno chiamate a indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario. Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la subappaltabilità integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.

L’impatto sul mercato di tale nuova disciplina è sensibile e particolarmente rilevante. Rappresenta un approdo cui il Legislatore nazionale giunge dopo trent’anni di travagliato rapporto con la Corte di Giustizia della Ue. La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia (novembre 2019), infatti ha posto fine al problema con due pronunce, investendo la disciplina italiana.

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La disciplina del subappalto dopo il «Decreto Semplificazioni» (D.L. 77/2021)

https://www.mediappalti.it/la-disciplina-del-subappalto-dopo-il-decreto-semplificazioni-d-l-77-2021/#:~:text=Con%20il%20nuovo%20D.L.%20si,di%20lavori%2C%20servizi%20o%20forniture.

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In che rapporto si pone l’apparente possibilità di concedere integralmente il sub-appalto con il divieto di cessione del contratto, sancito al comma 1 dell’art. 105?
La Corte di Giustizia nel 2019 (CGUE 26.09.2019) ha sancito la contrarietà al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che limita in ogni caso il ricorso al subappalto a una percentuale massima del 30% dell’importo complessivo del contratto. Tale statuizione è stata confermata dallo stesso giudice europeo con successiva sentenza del 27.11.2019. Tuttavia l’Anac nell’atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 8 del 13.11.2019 fa segnala che le predette sentenze “non sono da intendere come ostative all’apposizione di una qualsiasi limitazione al subappalto” lasciando intendere un no al subappalto illimitato e dichiarando illegittimo solo il limite fisso per tutte le procedure, favorendo una legislazione elastica che consenta alle SA di fissare un limite in considerazione delle peculiarità della singola gara.
La giurisprudenza nazionale, recependo le statuizioni della Corte di Giustizia, ha stabilito il superamento del limite del 30% per il subappalto per effetto delle citate sentenze (CdS Sez. V, 16.01.2020 n 389)
Il Legislatore è intervenuto più volte sul subappalto nel corso degli ultimi anni elevando la percentuale al 40% mediante lo sblocca cantieri e al 50% con il decreto Semplificazioni-bis, ma fino al 31.10.2021 prevendo che a partire dal 1 novembre, di fatto, la quota è sostituita da un limite più elastico al subappalto posto dalla SA in considerazione delle peculiarità della singola gara.
Per tornare alla domanda, la norma cogente del comma 1 dell’art. 105 è perfettamente rispettata.

La cessione del contratto significa che B subentra ad A nei rapporti con la stazione appaltante. Questo rimane vietato.
A mantiene i rapporti con la stazione appaltante in termini contrattuali. Se subappalta (10%, 20% o teoricamente il 100%) farà eseguire la prestazione a terzi ma rimane responsabile dell’esecuzione.