Chiarimenti in merito alla SCIA art. 68 TULPS per eventi sotto 200 persone

Buongiorno,

per gli eventi (che si svolgono all’aperto in area recintata o al chiuso) con capienza pari o inferiore a 200 persone che si concludono entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza di cui all’art. 68 TULPS è stata sostituita dalla SCIA. In tali fattispecie, l’esercizio dell’attività è svincolato dal previo rilascio della licenza di agibilità di cui all’art. 80 TULPS.

Tuttavia, l’art. 141, comma 2, del R.D. 635/1940 stabilisce che per i locali e gli impianti con capienza non superiore alle 200 persone, le verifiche e gli accertamenti tecnici della Commissione di Vigilanza sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, che attesti la rispondenza della struttura alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno (DM 19/08/1996).

Alla luce di quanto esposto e considerando la necessità di garantire i massimi livelli di pubblica incolumità (anche in riferimento ai gravi fatti accaduti a Crans Montana) si chiede se è corretto ritenere obbligatorio, per l’organizzatore, allegare alla SCIA ex art. 68 TULPS la relazione tecnica asseverata di cui all’art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, benché non sia richiesto il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 80 TULPS.

Grazie
Stefania Fina e Virna Seravalle

SCIA ex art. 68 TULPS per Eventi con Meno di 200 Partecipanti

CONTENUTO

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un adempimento fondamentale per l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo, in particolare per quelli che prevedono meno di 200 partecipanti. Ai sensi dell’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la SCIA sostituisce la tradizionale licenza, semplificando così le procedure burocratiche, a condizione che non ci siano vincoli specifici sulle aree in cui si svolgono gli eventi.

Per avviare un evento, è necessario presentare la SCIA al Servizio Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente, con un preavviso di almeno 30 giorni. In alcuni casi, come stabilito da specifiche normative locali, il termine può estendersi a 45 giorni. Questo periodo di preavviso è cruciale per garantire che le autorità competenti possano effettuare le necessarie verifiche di sicurezza e di conformità.

La SCIA non solo semplifica il processo di autorizzazione, ma garantisce anche che vengano rispettate le normative in materia di safety e security. Le pubbliche amministrazioni, infatti, hanno l’obbligo di verificare la documentazione presentata, ma possono farlo in modo “silente”, ovvero senza necessità di un intervento attivo, a meno che non emergano problematiche.

È importante notare che le norme chiave che regolano la SCIA per eventi di pubblico spettacolo sono contenute negli articoli 68 e 69 del TULPS, mentre il D.Lgs. 59/2010 e il D.Lgs. 147/2012 forniscono le disposizioni relative alla SCIA generalizzata. Inoltre, è consigliabile consultare il vademecum fornito dalle Prefetture per ulteriori indicazioni sulla sicurezza degli eventi.

CONCLUSIONI

La SCIA ex art. 68 TULPS rappresenta un’importante semplificazione per l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo con meno di 200 partecipanti. La corretta presentazione della SCIA e il rispetto dei termini di preavviso sono essenziali per garantire la legalità e la sicurezza dell’evento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle procedure relative alla SCIA è fondamentale. Comprendere le normative vigenti e le modalità di interazione con il SUAP può facilitare il lavoro quotidiano e migliorare l’efficienza nella gestione degli eventi pubblici. Inoltre, una preparazione adeguata su questi temi può rappresentare un vantaggio competitivo nei concorsi pubblici.

PAROLE CHIAVE

SCIA, art. 68 TULPS, eventi pubblici, sicurezza, SUAP, pubblica amministrazione, concorsi pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
  2. D.Lgs. 59/2010 - Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
  3. D.Lgs. 147/2012 - Disposizioni per la semplificazione e il riordino della disciplina in materia di SCIA.
  4. Vademecum delle Prefetture per la sicurezza degli eventi.

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Per gli eventi di pubblico spettacolo che si svolgono all’aperto in area recintata o al chiuso, con capienza pari o inferiore a 200 persone e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio, per i quali la licenza di cui all’art. 68 TULPS è stata sostituita dalla SCIA, è sempre obbligatoria la relazione tecnica redatta da un professionista abilitato che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti tecnici della Commissione di Vigilanza (come disposto dall’art. 141, comma 2, del Reg. TULPS).

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, come modificato dalla legge di conversione n. 16/2025, tale procedura semplificata (SCIA + relazione tecnica redatta da un professionista abilitato) è ora prevista anche per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.

Sono esclusi solo i luoghi all’aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico (a meno che le condizioni di affollamento, gli edifici e i varchi di accesso possano comunque configurare le condizioni di spazio delimitato per lo stazionamento del pubblico).
Anche in questi casi, però, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio (vedi titolo IX della regola tecnica allegata al DM 19 agosto 1996).