Chiarimenti su art. 322 c.p

Non riesco ad individuare l’elemento di differenziazione tra il reato previsto art. 319-quater del c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità e i reati previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio?

Buonasera,

trattasi in entrambi i casi di reati inclusi nel novero dei delitti contro la PA.

L’istigazione alla corruzione è il reato contemplato dall’art. 322 del codice penale, che mira a punire chi crea i presupposti per realizzare un atto di corruzione.

L’ Induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art 319 quater c.p., come novellato a luglio del 2020, è il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

L’istigazione alla corruzione si distingue dall’induzione di cui all’art. 319-quater c.p., mancando in essa l’elemento dell’abuso di potere, cui consegue (nell’induzione) uno stato di soggezione psicologica del soggetto privato.

Analogamente l’istigazione di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 322 si distingue dal reato di concussione di cui all’art. 317 c.p., poiché in quest’ultima fattispecie è contemplata la componente della costrizione, che è cosa ben diversa dalla mera sollecitazione, che invece può essere intesa come semplice richiesta insistente.

Allego link di approfondimento, sperando di aver chiarito i tuoi dubbi

Buona lettura

Simona

Fonte: Istigazione alla corruzione Istigazione alla corruzione
(www.StudioCataldi.it)

Nuovo art. 319-quater c.p. modificato e aggiornato al 2021 | Lexscripta t

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