Chiarimenti su SCIA per attività di barman autonomo

Buongiorno a tutti,
chiedo un chiarimento in merito alla seguente fattispecie:

Un soggetto intende avviare un’attività individuale come barman, svolgendo prestazioni professionali presso bar ed esercizi di somministrazione gestiti da terzi, senza apertura né gestione autonoma di un pubblico esercizio.

In fase di iscrizione, la Camera di Commercio ha richiesto all’interessato di trasmettere al SUAP una comunicazione attestante il possesso dei requisiti professionali.

Si chiede pertanto:

  1. Se l’attività descritta rientri tra quelle soggette a SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, considerato che il soggetto non esercita un pubblico esercizio ma presta un servizio professionale all’interno di attività già autorizzate.
  2. Se sia corretto richiedere al SUAP una dichiarazione di non assoggettabilità, e in quale forma tale dichiarazione debba eventualmente essere resa.

Vi ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro.

SCIA per Attività di Barman Autonomo: Cosa Devi Sapere

CONTENUTO

L’attività di barman autonomo, che può includere prestazioni in eventi o locali, presenta diverse modalità di esercizio a seconda della tipologia di servizio offerto. È fondamentale comprendere quando è necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e quali sono gli adempimenti burocratici richiesti.

Se l’attività si configura come prestazione occasionale e non prevede una sede fissa, non è necessaria la SCIA. In questo caso, è sufficiente aprire una Partita IVA e iscriversi all’INPS nella Gestione Commercianti, come stabilito dal D.Lgs. 446/1997, art. 2. Questa modalità è ideale per chi desidera avviare un’attività in modo flessibile e senza troppi oneri burocratici.

Tuttavia, se l’attività prevede un posteggio mobile o una somministrazione fissa di alimenti e bevande, è obbligatoria la presentazione della SCIA Commerciale al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), come previsto dal D.P.R. 160/2010, art. 19. Inoltre, se l’area di somministrazione supera i 25 mq, è necessaria anche la SCIA Antincendio, secondo il D.M. 16/05/1987.

È importante anche verificare i regolamenti comunali, poiché potrebbero esserci ulteriori requisiti specifici a livello locale. Infine, per i barman autonomi con redditi inferiori a 4.800 euro, è prevista l’esenzione dall’Irpef, un vantaggio non trascurabile per chi inizia.

CONCLUSIONI

In sintesi, l’attività di barman autonomo può essere avviata con diverse modalità a seconda della tipologia di servizio. È fondamentale informarsi sui requisiti specifici e sulle normative locali per evitare sanzioni e garantire una corretta gestione dell’attività.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le normative relative all’attività di barman autonomo, in quanto potrebbero influenzare le scelte professionali future. La conoscenza delle procedure burocratiche e delle esenzioni fiscali può rappresentare un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

PAROLE CHIAVE

Barman autonomo, SCIA, Partita IVA, prestazione occasionale, SUAP, somministrazione, esenzione Irpef.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. 446/1997, art. 2 - Normativa sull’INPS e Gestione Commercianti.
  2. D.P.R. 160/2010, art. 19 - Normativa sulla SCIA Commerciale.
  3. D.M. 16/05/1987 - Normativa sulla SCIA Antincendio.

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A papere mi si tata di lavoratore autonomo non soggetto all’iscrizione al registro imprese né soggetto a procedure abilitative. Perché la CCIAA?

Ciò che viene abilitato e l’esercizio della somministrazione in sede fissa: bar o ristorante. Oppure la normativa prevede la necessità abilitativa per l’attività di catering.

Il barman professionista, come il cuoco a domicilio, sono figure professionali autonome che, in teoria, prestano la propria opera senza determinare l’avvio di un’attività di impresa. Quando tale soggetto va ad operare presso un locale già abilitato, sarà il preposto di quel locale a stare attento che il soggetto lavori in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. Mica tale soggetto vende qualcosa al cliente. Per quanto sia un lavoratore autonomo, svolge un’attività lavorativa per conto del titolare dell’esercizio fatturando a questo. Dal punto di vista igienico-sanitario è come un lavoratore dipendente. In conclusione, o tutto o nulla: o fa una SCIA di avvio attività di somministrazione con notifica sanitaria annesse oppure nulla. Non si rileva la necessità di dichiarare i requisiti per un soggetto che presta la propria opera presso un locale già abilitato.

Diversamente, la questione potrebbe virare verso il catering e quindi verso la necessità della SCIA se il soggetto organizza egli stesso eventi di somministrazione approntando attrezzature, portando cibo ecc.