Buongiorno
Cortesemente vorrei sapere quando un incarico ad un professionista (es. Geologo oppure ingegnere) di configura come appalto e quando come servizio ai sensi del d. Lgs 36/2023?
Grazie per il gentile urgente riscontro.

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La distinzione tra un incarico professionale, che si configura come appalto, e uno che si configura come servizio, ai sensi del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023), si basa principalmente sulla natura dell’attività svolta e sulle modalità di esecuzione dell’incarico.
Teoria Generale del Diritto:
Nel diritto degli appalti, un appalto è generalmente inteso come un contratto con il quale una parte (appaltatore) si obbliga verso un’altra parte (appaltante) a compiere un’opera o un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in cambio di un corrispettivo in denaro. Un servizio, invece, si riferisce alla prestazione di attività di natura intellettuale, tecnica o altra, che non rientra nella categoria delle forniture o delle opere.
Norme Relative alla Teoria:
- D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti): Questo decreto legislativo stabilisce le norme relative alla procedura di appalto e alla classificazione degli incarichi in appalti di lavori, servizi e forniture.
Esempi Concreti:
- Un incarico ad un geologo per effettuare una valutazione di stabilità di un terreno si configura come servizio perché si tratta di una prestazione intellettuale, dove l’elemento predominante è la conoscenza specialistica del professionista.
- Un incarico ad un ingegnere per la progettazione e la realizzazione di un ponte si configura come appalto se l’ingegnere si assume la responsabilità non solo della progettazione ma anche della costruzione dell’opera, gestendo i mezzi necessari e i rischi connessi.
Conclusione Sintetica:
La distinzione tra appalto e servizio dipende dalla natura dell’incarico e dalla modalità di esecuzione dello stesso. Se l’incarico prevede la realizzazione di un’opera o la fornitura di un servizio con gestione a rischio e organizzazione dei mezzi necessari da parte del professionista, si configura come appalto. Se, invece, l’incarico riguarda una prestazione di natura intellettuale o tecnica, dove prevale la conoscenza specialistica, si configura come servizio.
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Bibliografia:
In base al D.Lgs. 36/2023 (il nuovo Codice dei Contratti Pubblici), la distinzione tra appalto di lavori e prestazione di servizi professionali (servizi di architettura e ingegneria - SIA) è fondamentale per determinare quali regole applicare.
Ecco come distinguere le due fattispecie in modo chiaro:
1. L’Incarico come Servizio (SIA)
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’attività del geologo o dell’ingegnere rientra tra i servizi di natura intellettuale.
- Oggetto: La prestazione consiste in un’attività di pensiero, analisi e progettazione. Ad esempio: relazioni geologiche, calcoli strutturali, direzione lavori o coordinamento della sicurezza.
- Prevalenza: Il valore del contratto è dato dall’apporto professionale e intellettuale, non dalla fornitura di beni o dall’esecuzione di opere fisiche.
- Riferimento Normativo: Il Codice li classifica come Servizi di Architettura e Ingegneria (SIA). Si applicano le soglie e le procedure previste per i servizi (art. 50 per gli affidamenti sottosoglia).
2. L’Incarico come Appalto (Lavori/Forniture)
Un incarico può essere configurato come appalto (solitamente di lavori o servizi non intellettuali) quando l’aspetto professionale è accessorio rispetto a un’operazione materiale o operativa.
- Geologo: Se l’incarico prevede l’esecuzione di indagini geognostiche, sondaggi o prove di laboratorio con l’ausilio di macchinari e maestranze, il contratto può essere configurato come un appalto di servizi tecnici o, in certi casi, assimilato a lavorazioni specifiche (specialmente se c’è un’organizzazione d’impresa complessa).
- Ingegnere: Se il professionista agisce tramite una società che non si limita alla progettazione ma realizza materialmente l’opera (es. contratti di “General Contractor” o “Appalto Integrato”), l’incarico si fonde nell’appalto di lavori.
Tabella di Sintesi: Criteri di Distinzione
| Caratteristica | Servizio Intellettuale (SIA) | Appalto (Lavori o Servizi Tecnici) |
|---|---|---|
| Natura | Prevalentemente cognitiva e discrezionale. | Prevalentemente materiale ed esecutiva. |
| Output | Progetti, pareri, relazioni, visti. | Sondaggi, scavi, opere fisiche, manutenzioni. |
| Rischio | Legato alla correttezza della prestazione professionale. | Legato alla gestione operativa e d’impresa. |
| Esempio Geologo | Redazione della Relazione Geologica. | Esecuzione materiale di carotaggi e campionamenti. |
| Esempio Ingegnere | Calcoli strutturali (Progettazione). | Installazione e collaudo di impianti complessi. |
Il punto di svolta: Il “Quadro Tecnico Economico”
Per il D.Lgs. 36/2023, la distinzione dipende spesso da come la Stazione Appaltante qualifica l’esigenza:
- Se la PA ha bisogno di una soluzione a un problema tecnico tramite ingegno → Servizio.
- Se la PA ha bisogno di un risultato materiale (es. sapere cosa c’è nel sottosuolo tramite una campagna di scavi) → Appalto di servizi tecnici/lavori.
Nota Bene: Il nuovo Codice enfatizza il Principio del Risultato (Art. 1). Se l’indagine geologica è propedeutica alla progettazione, spesso viene accorpata nel servizio di progettazione, ma se le indagini sono massive, possono richiedere una procedura di appalto autonoma per soli lavori specialistici.