Salve, vorrei un chiarimento pratico sulla figura del cosiddetto “tatuatore guest”. Parliamo di un professionista che possiede già una propria sede fissa e tutti i requisiti di legge, ma che occasionalmente si sposta per tatuare sporadicamente (per uno o pochissimi giorni) come ospite presso lo studio di un collega (anch’esso regolarmente autorizzato e con sede fissa a norma).
Il mio dubbio è il seguente: dato che il negozio ospitante è già in possesso di tutte le autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti, il tatuatore guest è comunque obbligato a presentare una propria "SCIA " anche solo per una prestazione di un singolo giorno?
In sintesi, vorrei capire se la sede fissa dello studio ospitante sia sufficiente a ‘coprire’ l’attività sporadica dell’ospite o se sia sempre necessaria una notifica autonoma per evitare che la prestazione venga contestata come esercizio abusivo o attività itinerante.
La figura del tatuatore “guest” in Toscana: Normativa e Pratiche
CONTENUTO
In Toscana, la figura del tatuatore “guest”, ovvero colui che opera temporaneamente in studi di tatuaggi altrui, non è regolamentata da norme specifiche. Tuttavia, la sua attività deve comunque rispettare le disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza, stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 748 del 2017. Questa normativa stabilisce che tutti i tatuatori, inclusi i “guest”, devono operare in locali autorizzati e dotati di requisiti igienico-sanitari adeguati.
In particolare, i tatuatori devono possedere una formazione specifica in materia di sicurezza alimentare (HACCP) e devono effettuare una notifica all’ASL competente per garantire il rispetto delle norme igieniche. Inoltre, è fondamentale che i tatuatori rispettino il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, che include anche i coloranti utilizzati per i tatuaggi.
Per quanto riguarda le attività temporanee, è consigliabile che il tatuatore “guest” verifichi con l’ASL locale eventuali requisiti specifici o procedure da seguire. È importante sottolineare che, nonostante l’assenza di una regolamentazione specifica per i tatuatori “guest”, la loro attività non è esente da rischi. Infatti, l’uso di materiali non conformi può comportare allergie e altre problematiche cutanee, rendendo fondamentale l’operato di professionisti qualificati.
CONCLUSIONI
In sintesi, sebbene non esista una normativa specifica per i tatuatori “guest” in Toscana, è essenziale che questi professionisti rispettino le normative igienico-sanitarie generali e si informino presso le autorità competenti. La sicurezza dei clienti e la qualità del servizio devono rimanere prioritarie.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti che operano nel settore della salute e della sicurezza pubblica, è fondamentale comprendere le normative vigenti e le responsabilità associate alla pratica del tatuaggio. La conoscenza delle normative regionali e nazionali può essere un valore aggiunto nella preparazione di concorsi e nella gestione di pratiche legate alla salute pubblica.
Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Normativa HACCP per la sicurezza alimentare
Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione del “tatuatore guest” si inserisce nel contesto più ampio della regolamentazione delle attività sanitarie e commerciali, in particolare per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie e le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di tali attività. La normativa di riferimento varia a seconda della legislazione nazionale e locale, ma ci sono alcuni principi generali che possono essere applicati.
Teoria generale del diritto:
In generale, le attività che implicano prestazioni sanitarie, come il tatuaggio, sono soggette a specifiche normative che hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la salute sia dei professionisti che dei clienti. Queste normative prevedono requisiti minimi per l’esercizio dell’attività, tra cui l’ottenimento di autorizzazioni o la presentazione di notifiche sanitarie, come la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Norme relative alla teoria:
La normativa di riferimento può includere il testo unico delle leggi sanitarie (es. D.Lgs 81/2008 in Italia per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che include anche aspetti igienico-sanitari), nonché leggi regionali o locali specifiche per l’attività di tatuaggio e piercing.
Esempi concreti:
Se un tatuatore opera come “guest” in uno studio diverso dalla sua sede abituale, la questione chiave è se questa attività temporanea richieda una SCIA autonoma. La risposta può variare in base alla legislazione locale. In alcuni casi, se lo studio ospitante è già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e rispetta i requisiti igienico-sanitari, potrebbe non essere necessaria una SCIA aggiuntiva per il tatuatore ospite, a patto che la sua attività sia considerata inclusa nell’autorizzazione esistente dello studio e che si rispettino tutte le norme applicabili. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare con le autorità locali competenti, poiché possono esistere regolamenti specifici che richiedono una notifica anche per attività temporanee.
Conclusione sintetica:
La necessità di presentare una SCIA per un tatuatore guest dipende dalla legislazione locale e dalle specifiche autorizzazioni dello studio ospitante. È consigliabile consultare le autorità sanitarie locali per chiarimenti specifici sulla situazione in questione.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
D.Lgs 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Per informazioni specifiche sulla regolamentazione locale, si consiglia di consultare i siti web delle autorità sanitarie regionali o comunali.
Il tema del “guest spot” nel mondo del tatuaggio è un classico esempio di come la prassi professionale corra più veloce della burocrazia. In Italia, la normativa non è nazionale ma regionale, il che significa che i dettagli possono variare, ma esiste un principio generale piuttosto consolidato.
Ecco un chiarimento pratico sulla gestione burocratica di un tatuatore ospite.
1. La SCIA è legata al luogo o alla persona?
In linea di principio, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è legata alla sede fisica dello studio. Tuttavia, l’autorizzazione sanitaria e amministrativa dello studio ospitante copre l’idoneità dei locali, ma non sostituisce l’obbligo di dichiarare chi opera all’interno di essi.
Nella quasi totalità delle Regioni (es. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana), la procedura corretta non è una nuova SCIA da parte del guest, bensì una “Comunicazione di collaborazione/ospitalità” che deve essere inoltrata dal titolare dello studio ospitante.
2. La procedura standard: La Comunicazione al SUAP
Per evitare che l’attività venga contestata come esercizio abusivo o “itinerante” (vietatissimo in Italia), il titolare dello studio che ti ospita deve solitamente:
Inviare una comunicazione telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del proprio Comune.
Specificare le generalità del “guest”, la durata del soggiorno (es. “dal giorno X al giorno Y”) e allegare i requisiti professionali dell’ospite.
Dichiarare che l’ospite utilizzerà le attrezzature e gli spazi dello studio già a norma.
3. I requisiti che il “Guest” deve comunque avere
Anche se non devi presentare una SCIA autonoma per quel singolo giorno, devi fornire al tuo collega ospitante una documentazione che provi la tua regolarità professionale. In caso di controllo ASL/NAS, dovrai esibire:
Attestato regionale di qualifica professionale: Deve essere valido (alcune regioni richiedono l’aggiornamento periodico). Se la tua qualifica è di una regione diversa da quella ospitante, vige solitamente il principio del mutuo riconoscimento, ma è bene verificare se la regione ospitante richiede integrazioni.
Assicurazione RC Professionale: Deve coprire la tua attività anche fuori dalla tua sede abituale.
Idoneità sanitaria (se richiesta): Alcune ASL locali richiedono ancora la certificazione di avvenuta vaccinazione (es. Epatite B) o il titolo anticorpale.
4. Il rischio “Attività Itinerante”
Il rischio di essere multati per “attività itinerante” sorge quando un tatuatore opera in luoghi non autorizzati (case, fiere non regolarizzate, temporary shop abusivi).
Se operi in uno studio regolarmente autorizzato, quel rischio è nullo, a patto che ci sia la tracciabilità della tua presenza. Senza la comunicazione al SUAP da parte del titolare, in caso di controllo risulteresti come un “lavoratore in nero” o un professionista che opera senza titolo in quella sede, con pesanti sanzioni per entrambi.
Tabella Riassuntiva: Chi fa cosa?
Soggetto
Adempimento
Note
Tatuatore Guest
Fornisce certificato professionale e assicurazione.
Deve essere in possesso di Partita IVA attiva.
Studio Ospitante
Invia comunicazione di “Guest Spot” al SUAP/Comune.
La tempistica varia (solitamente 48h o 7 giorni prima).
Studio Ospitante
Aggiorna il POS (Piano Operativo di Sicurezza) o DVR.
Per includere il collaboratore esterno nella valutazione rischi.
In sintesi
No, non devi fare una tua SCIA da zero, ma il titolare dello studio deve “notificare” la tua presenza al Comune. Non è un’autorizzazione che deve essere “concessa”, ma una comunicazione che ha effetto immediato.
Un consiglio pratico: Chiedi al titolare dello studio ospitante di contattare il proprio consulente o di controllare il portale del SUAP locale, perché alcuni Comuni richiedono il pagamento di una piccola quota di diritti di segreteria (pochi euro) per la gestione della pratica dell’ospite.